Art. 53 
 
       Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2016 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 7  della  legge  regionale  23/2016  e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal  divieto  di
cui al presente comma gli interventi di  cui  all'articolo  1,  commi
7-bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi  indicato,  anche
al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE.».