Art. 54 
 
       Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23/2016 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 13 della  legge  regionale  23/2016  le
parole «900.000 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti:  «500.000
metri cubi». 
  2. Al comma 2 dell'articolo 13 della  legge  regionale  23/2016  le
parole «garantendo almeno il 50 per cento  del  fabbisogno  richiesto
con  l'utilizzo  di  materiali  disponibili  presso  le   cave   gia'
autorizzate»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «disponibili   in
un'ottica di riuso e di economia circolare, mirando ad attenuare  gli
impatti ambientali e le esternalita' del settore delle costruzioni in
conformita' con gli indirizzi europei.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge  regionale  23/2016
sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Il piano di cui al comma 2  garantisce  almeno  il  50  per
cento del fabbisogno richiesto  con  i  seguenti  materiali,  purche'
idonei per qualita' e caratteristiche  tecniche  ai  fini  dell'opera
pubblica: 
    a) sfridi  dell'attivita'  estrattiva  individuati  in  piani  di
gestione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30  maggio
2008, n. 117 (Attuazione della  direttiva  2006/21/CE  relativa  alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive  e  che  modifica  la
direttiva 2004/35/CE),  o  materiali  provenienti  da  cave  dei  tre
comparti estrattivi individuati nel PRAE; 
    b) materiali provenienti da attivita'  di  recupero,  incluso  il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel  rispetto  delle
condizioni  di  cui  all'articolo  184-ter  del  decreto  legislativo
152/2006, autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 216  del  decreto
medesimo; 
    c)  materiali  disponibili  presso  le  cave   di   inerti   gia'
autorizzate. 
  2-ter.  Nel  caso  in  cui  siano  previsti  nei  piani   regionali
interventi di manutenzione idraulica con estrazione e asportazione di
materiale litoide, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale  9
luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della  legislazione
regionale - Collegato), in aggiunta a quanto previsto ai commi 2 e  2
bis, il piano garantisce l'ulteriore utilizzo di tale materiale, fino
al completamento del fabbisogno di piano, purche'  idoneo  secondo  i
requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti.». 
  4. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale  23/2016  dopo
le parole «nel rispetto della percentuale» sono inserite le  seguenti
«e della tipologia» e dopo  le  parole  «di  cui  al  comma  2»  sono
inserite le seguenti «, 2-bis e 2-ter». 
  5. Il comma 4 dell'articolo 13 della  legge  regionale  23/2016  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. In sede di conferenza di servizi, per l'approvazione del  piano
di reperimento e gestione dei materiali litoidi si valutano sotto  un
profilo di ragionevolezza e di adeguatezza le diverse  disponibilita'
dei materiali di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter  e  delle  cave  di
prestito di cui al comma 3, tenendo  conto  dei  necessari  requisiti
tecnici ed avendo cura di ridurre gli impatti  ambientali,  valutando
contestualmente gli  ulteriori  interessi  pubblici  coinvolti  nelle
diverse scelte possibili, favorendo l'uso razionale delle risorse  ed
il conseguimento degli obiettivi di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettere c), g), j).». 
  6. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge  regionale  23/2016
e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Per perseguire le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  viene
istituito  un  sistema  che  raccoglie  i  dati  quantitativi  e   le
localizzazioni dei materiali di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  2-ter,
derivanti  dalla  Banca  dati  delle  attivita'  estrattive  di   cui
all'articolo  9,  dal  modello  unico  di  dichiarazione   ambientale
previsto  dalla  legge  25  gennaio  1994,  n.  70  (Norme   per   la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria  e
di sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema  di
ecogestione  e  di  audit  ambientale)  e  dalle  banche  dati  delle
autorita' competenti per i piani di manutenzione dell'alveo dei corsi
d'acqua.  Con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale   di   cui
all'articolo 9, comma 3, si  definisce  tale  sistema  quale  sezione
della banca dati delle attivita' estrattive.».