Art. 56 
 
       Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/2016 
 
  1. Dopo la lettera d) del comma  6  dell'articolo  26  della  legge
regionale 23/2016 e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) in caso di attivita' di cui all'articolo  1,  comma  8-bis,
per cantieri di grandi dimensioni soggetti a  comunicazione:  70  per
cento al comune, 15 per cento alla Citta' metropolitana di  Torino  o
alla provincia, 15 per cento alla Regione.».