Art. 57 
 
       Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 23/2016 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 27 della  legge  regionale  23/2016  le
parole «e lo aggiorna ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi
per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT» sono soppresse.