Art. 58 
 
       Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 23/2016 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge  regionale  23/2016
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di
esercizio di attivita' di scavo e  commercializzazione  di  materiali
estratti per interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis  e  8-bis,
se tale attivita' viene esercitata senza aver trasmesso la SCIA o  la
comunicazione ivi prescritta o per quantitativi superiori alla soglia
dimensionale indicata dall'articolo 1, comma 7-bis.». 
  2. Al termine del comma 5 dell'articolo 37  della  legge  regionale
23/2016 e' aggiunto il seguente periodo: «Per le sanzioni di  cui  al
comma 1-bis l'autorita'  competente  e'  la  provincia  o  la  Citta'
metropolitana di Torino.».