Art. 6 
 
       Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 36/2000 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 2 della  legge  regionale  36/2000,  le
parole «sono associazioni di natura privatistica e senza finalita' di
lucro che svolgono attivita' di promozione e  di  valorizzazione  del
territorio e di utilita' sociale e che» sono soppresse.