Art. 64 
 
       Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2009,
n.  19  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della
biodiversita') e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le aree protette a gestione  regionale,  provinciale  e  locale
sono  regolate  dalla  presente  legge.  Le  riserve  speciali   sono
disciplinate anche da apposite disposizioni  legislative  in  ragione
delle  loro  specifiche  caratteristiche.  Per  le  disposizioni  non
diversamente disciplinate si fa riferimento alla presente legge.».