Art. 65 
 
                    Modifiche all'articolo 5-ter 
                    della legge regionale 19/2009 
 
  1. La lettera h)  del  comma  1  dell'articolo  5-ter  della  legge
regionale 19/2009 e' sostituita dalla seguente: 
  «h) strutture per l'utilizzazione  di  fonti  energetiche  a  basso
impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili,  nonche'
interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili in un'ottica
di filiera corta, quale la filiera legno-energia di  prossimita'  nei
comuni montani piemontesi.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5-ter e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Al  fine  di   garantire   l'integrazione   ambientale   e
paesaggistica, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono  incentivati
privilegiando  l'utilizzo  di  materiali   della   tradizione   anche
attraverso recuperi innovativi, nel rispetto  delle  indicazioni  dei
piani d'area e della pianificazione paesaggistica regionale.».