Art. 67 
 
       Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2009 
 
  1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 8 della legge  regionale
19/2009 e' sostituita dalla seguente: 
  «l)  asportazioni  di  minerali,  fatta  salva  l'asportazione  per
necessita' di ricerca e studio, appositamente autorizzata;». 
  2. La lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della legge  regionale
19/2009 e' sostituita dalla seguente: 
  «n) utilizzo di veicoli e motoslitte, al di fuori della  viabilita'
consentita;  il  regolamento  di  disciplina  e'  adottato  dall'ente
gestore sulla base del parere della  comunita'  delle  aree  protette
competente; il divieto non si  applica  ai  veicoli  delle  forze  di
polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.».