Art. 68 
 
       Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 19/2009 
 
  1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale
19/2009 e' sostituita dalla seguente: 
  «c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1,
della direttiva  2009/147/CE,  individuate  con  deliberazione  della
Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per prelievo venatorio) previo parere degli  enti  locali
interessati.». 
  2. Al comma 3 dell'articolo 39 della  legge  regionale  19/2009  le
parole «sentiti gli enti locali interessati»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «previo parere degli enti locali interessati».