Art. 69 
 
       Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 19/2009 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della legge  regionale  19/2009
e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Gli enti di gestione delle aree naturali protette  delegati
nella gestione di aree della rete Natura  2000  non  coincidenti,  in
tutto o in parte, con le aree protette, sub delegano,  previo  parere
vincolante della Giunta regionale,  la  gestione  dei  territori  non
coincidenti, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2-bis, lettera
b), regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.».