Art. 72 
 
       Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2016 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/2016 e'
inserito il seguente: 
  «1-bis.  Ai  fini  del  perseguimento  delle   finalita'   di   cui
all'articolo 2 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
l'ARPA realizza attivita' di ricerca e sperimentazione scientifica  e
tecnica, in  autonomia  o  anche  in  collaborazione  con  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  con  le  altre
agenzie regionali e delle province  autonome  e  con  altri  soggetti
operanti nel campo della ricerca. ARPA adegua il proprio  ordinamento
interno per svolgere le attivita' di ricerca.».