Art. 73 
 
                    Sostituzione dell'articolo 10 
                    della legge regionale 18/2016 
 
  1. L'articolo 10 della legge regionale 18/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 10 (Regolamento di organizzazione). - 1.  Per  la  disciplina
della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA, in
osservanza delle  direttive  del  Comitato  regionale  di  indirizzo,
approva un regolamento e lo  trasmette  al  Presidente  della  Giunta
regionale per le attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2,  comma
4. Non costituiscono variazioni regolamentari rilevanti, ai  fini  di
quanto previsto  dal  presente  comma,  le  modifiche  necessarie  al
recepimento   di    normativa    sopravvenuta    e    le    revisioni
dell'articolazione organizzativa interna.».