Art. 74 
 
               Scarico di sostanze perfluoroalchiliche 
 
  1. Su tutto il territorio regionale sono fissati,  per  i  composti
appartenenti  alla  categoria  delle   sostanze   perfluoroalchiliche
(PFAS),  i  valori  limite  di  emissione  allo  scarico   in   acque
superficiali indicati nell'allegato A alla presente legge  e  secondo
le tempistiche ivi  previste.  Sono  fatti  salvi  valori  limite  di
emissione   allo   scarico    maggiormente    restrittivi    definiti
dall'autorita'  competente  in  sede  di   autorizzazione   integrata
ambientale. 
  2. E' vietato lo scarico di reflui contenenti le sostanze di cui al
comma 1 sul suolo o negli  strati  superficiali  del  sottosuolo,  ad
eccezione degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie. 
  3. Gli scarichi di acque reflue  industriali  contenenti  PFAS  che
recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle
prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati  dall'ente  di
governo dell'ambito di concerto con i gestori competenti in base alle
caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurato il rispetto
dei valori limite di emissione in acque superficiali di cui al  comma
1.