Art. 75 
 
       Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 45/1989 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto  1989,
n. 45  (Nuove  norme  per  gli  interventi  da  eseguire  in  terreni
sottoposti a vincolo per  scopi  idrogeologici  -  Abrogazione  legge
regionale 12 agosto 1981, n. 27) e' sostituito dal seguente: 
  «6. Gli accessi alle strade e  piste  ad  uso  agro-silvo-pastorale
sono disciplinate da apposito regolamento  comunale  approvato  sulla
base  dei  criteri  stabiliti  dalla  Giunta  regionale,  sentita  la
commissione consiliare competente.». 
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della  legge  regionale  45/1989
sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di  cui
al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti  dalla  Giunta
regionale,  le  strade  e  piste  ad  uso  agro-silvo-pastorale  sono
interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione  di  quelli
impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza  ed
antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi  per  motivati
scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei
conduttori dei fondi serviti, nonche' dei loro  coniugi  e  dei  loro
parenti  e  affini  di  primo  grado.  Le  strade  e  piste  ad   uso
agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture  ricettive
sono liberamente transitabili fino al  raggiungimento  delle  stesse,
qualora, con specifico  provvedimento,  il  comune,  o  se  delegata,
l'Unione di comuni, attesti la loro idoneita' al  traffico  veicolare
ordinario nel rispetto della vigente normativa, in  campo  forestale,
escursionistico e di tutela della Rete Natura  2000.  Il  divieto  di
passaggio e' reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare
dell'autorizzazione, di un  apposito  cartello  recante  gli  estremi
della presente legge. 
  6-ter. La Giunta regionale adotta i criteri di cui al  comma  6  in
coerenza con gli articoli 3 e 9  del  decreto  legislativo  3  aprile
2018,  n.  34  (Testo  unico  in  materia  di   foreste   e   filiere
forestali).». 
  3. Il comma 7 dell'articolo 2  della  legge  regionale  45/1989  e'
abrogato.