Art. 76 
 
       Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 45/1989 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge  regionale  45/1989
e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Per le violazioni al regolamento di cui al comma 6  e  alle
disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 2  si  applicano  le
sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera c), della  legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32  (Norme  per  la  conservazione  del
patrimonio naturale e dell'assetto  ambientale)  nel  rispetto  delle
previsioni di cui agli articoli 39 e 40 della medesima legge.».