Art. 77 
 
       Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2008 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della  legge  regionale  1°  dicembre
2008,  n.  32  (Provvedimenti  urgenti  di  adeguamento  al   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137») e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Nei   casi   non   elencati   dal   comma   1,   il   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' delegato ai comuni o  alle  loro
forme  associative,  che  si  avvalgono,  per  la  valutazione  delle
istanze, delle  competenze  tecnico  scientifiche  delle  commissioni
locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione
di  tali  commissioni   la   competenza   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni paesaggistiche  e'  in  capo  alla  Regione.  Per  gli
interventi e le opere  di  lieve  entita'  soggetti  al  procedimento
semplificato di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  2017,  n.  31  (Regolamento  recante  individuazione  degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a
procedura     autorizzatoria     semplificata),      il      rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' delegato ai comuni o  alle  loro
forme associative; in tale procedimento non e' obbligatorio il parere
della commissione locale per il paesaggio.».