Art. 80 
 
       Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018 
 
  1. L'ultimo periodo  del  comma  4  dell'articolo  10  della  legge
regionale 1/2018 e' sostituito dal seguente: 
  «Il 24 per cento dei voti e' attribuito alle province e alla Citta'
metropolitana di Torino ed e' suddiviso  tra  le  stesse  in  ragione
della popolazione residente.».