Art. 83 
 
       Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 3/2015 
 
  1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 41 della legge regionale
11  marzo  2015,  n.  3  (Disposizioni  regionali   in   materia   di
semplificazione) e' inserito il seguente: 
  «1-quinquies-bis. Ferma  restando  l'applicazione  della  normativa
nazionale,  il  responsabile  dell'esercizio  e  della   manutenzione
dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35  kW
che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera  stabiliti
dalla normativa regionale e' punito con  la  sanzione  amministrativa
non inferiore ad euro  300,00  e  non  superiore  ad  euro  1.200,00.
L'autorita'  competente,  con  proprio   provvedimento,   impone   al
trasgressore  di  procedere  all'adeguamento  entro  un   determinato
termine oltre il quale l'impianto non puo' essere utilizzato.». 
  2. Al comma 1-sexies dell'articolo 41 dopo  la  parola  «quinquies»
sono inserite le seguenti: «e 1-quinquies-bis». 
  3. Al comma 2 dell'articolo 41  dopo  la  parola  «quinquies»  sono
inserite le seguenti: «e 1-quinquies-bis».