Art. 84 
 
       Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4/2009 
 
  1. Alla lettera  a)  del  comma  7  dell'articolo  19  della  legge
regionale 10 febbraio 2009, n. 4  (Gestione  e  promozione  economica
delle  foreste)  dopo  la  parola  «interessanti»  sono  inserite  le
seguenti «, per una sola volta nell'ambito della medesima  proprieta'
accorpata,» e la parola «cinquecento» e'  sostituita  dalla  seguente
«mille». 
  2. Alla lettera  b)  del  comma  7  dell'articolo  19  della  legge
regionale 4/2009 le parole «alla conservazione del paesaggio o»  sono
soppresse. 
  3. Alla lettera  c)  del  comma  7  dell'articolo  19  della  legge
regionale 4/2009 le parole «di boschi di neoformazione insediatisi su
ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni» sono
sostituite dalle  seguenti:  «nelle  categorie  forestali  Robinieti,
Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio
frassineti nel tipo d'invasione». 
  4. Alla lettera  d)  del  comma  7  dell'articolo  19  della  legge
regionale 4/2009 le parole «di difesa del suolo» sono soppresse. 
  5. Dopo la lettera d-bis) del comma 7 dell'articolo 19 della  legge
regionale 4/2009 sono aggiunte le seguenti: 
  «d-ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine  di  garantire
la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio;  l'estensione  di
tali aree e' stabilita dal piano antincendio  della  Regione  di  cui
alla legge 21 novembre 2000, n.  353  (Legge  quadro  in  materia  di
incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di
soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta  come
bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto  legislativo
3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia  di  foreste  e  filiere
forestali) e che nella porzione trasformata  non  vengano  realizzate
edificazioni o ampliate quelle esistenti; 
  d-quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per  riduzioni  di
superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che
la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche  per
essere considerato bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3  e  4  del
decreto legislativo 34/2018 e  che  nella  porzione  trasformata  non
vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; 
  d-quinquies) per  il  recupero  di  aree  dichiarate  di  interesse
archeologico e storico artistico.».