Art. 87 
 
       Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 38/2006 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 2 della  legge  regionale  29  dicembre
2006,   n.   38   (Disciplina   dell'esercizio   dell'attivita'    di
somministrazione di alimenti e bevande) e' sostituito dal seguente: 
  «3. Rimangono regolate dalle rispettive  disposizioni  nazionali  e
regionali di comparto le attivita': 
    a) di  somministrazione  effettuata  negli  agriturismi  e  nelle
strutture  di  ospitalita'  rurale  familiare,  fatto  salvo   quanto
previsto dall'articolo 21, comma 6; 
    b)  di  somministrazione  effettuata  nelle  strutture  ricettive
alberghiere, extralberghiere, all'aperto, naturiste, alpinistiche; 
    c)  di  somministrazione  da  parte  dei  soggetti  titolari   di
autorizzazione per il commercio su area pubblica.».