Art. 88 
 
       Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 1/2009 
 
  1. Dopo il comma  1  dell'articolo  28  della  legge  regionale  14
gennaio 2009, n.  1  (Testo  unico  in  materia  di  artigianato)  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. La Commissione puo' comunque svolgere le  proprie  funzioni
anche quando non sono  stati  ancora  nominati  o  sono  dimissionari
singoli componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi  della
commissione stessa.». 
  2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 1/2009 e'
aggiunto il seguente: 
  «5-bis.   E'   consentito   lo   svolgimento   delle   sedute    in
videoconferenza  o  con  altre  modalita'  attraverso   sistemi   che
consentano di identificare con certezza i partecipanti.».