Art. 89 
 
       Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 1/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 37  della  legge  regionale  1/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Ai componenti delle commissioni chiamati  a  formulare  pareri,
proposte di iniziative e  ad  assumere  deliberazioni,  in  merito  a
quanto e' oggetto della presente legge, sono corrisposti  compensi  e
rimborsi nei limiti e con le modalita' previste dalla legge regionale
2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti  Commissioni,  Consigli,
Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1/2009 e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
oppure l'indennita' per l'uso del proprio mezzo  di  trasporto,  come
disciplinati dalla legge regionale 33/1976, e' riconosciuto anche  ai
soggetti in quiescenza.».