Art. 90 
 
       Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 37/2009 
 
  1. Dopo la lettera b) del  comma  1  dell'articolo  2  della  legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori
separati e divorziati in situazione di difficolta')  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «b-bis) nel rispetto della normativa statale  in  materia  e  delle
competenze istituzionali di tutti gli attori  coinvolti,  la  Regione
promuove periodicamente, nei confronti di tutti soggetti del  sistema
integrato dei servizi di cui alla  legge  8  novembre  2000,  n.  328
(Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema   integrato   di
interventi e  servizi  sociali),  un'adeguata  informazione  volta  a
garantire il diritto  del  minore  al  mantenimento  di  un  rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i  genitori,  richiamando  la
necessita' di assicurare la comunicazione congiunta, da  parte  della
Regione, a ciascuno dei genitori sulla situazione  e  gli  interventi
riguardanti i figli minori, anche in risposta a specifiche di  almeno
uno dei genitori, in  ogni  caso  nel  rispetto  e  in  coerenza  con
eventuali provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria.».