Art. 91 
 
       Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2017 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2017,
n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza) e' sostituito dal seguente: 
  «5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o  l'alienazione
di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali  di
godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui
medesimi, sono comunicati alla  struttura  regionale  competente  nei
casi e secondo le modalita' ed i termini definiti  con  provvedimento
della  Giunta  regionale  entro  e  non  oltre   centottanta   giorni
dall'entrata in vigore del  presente  comma,  come  sostituito  dalla
deliberazione legislativa approvata  dal  Consiglio  regionale  il  6
ottobre 2021 (Legge annuale di  riordino  dell'ordinamento  regionale
per l'anno 2021).». 
  2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge  regionale  12/2017
e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al  comma
5 si applicano le disposizioni precedentemente deliberate.». 
  3. Al comma 7 dell'articolo 16 della  legge  regionale  12/2017  le
parole «Gli atti di  trasferimento  non  acquistano  efficacia»  sono
sostituite   dalle   seguenti:    «La    deliberazione    dell'organo
amministrativo dell'azienda di cui al comma 5, non acquista efficacia
e non puo' tradursi in atto definitivo,».