Art. 93 
 
       Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12/2017 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge  regionale  12/2017
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in fondazioni o
associazioni e' soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni: 
    a)  mantenimento  del  vincolo  di  destinazione  indicato  nello
statuto e tavola di fondazione, esclusivamente per finalita' sociali; 
    b)  conservazione,  per   quanto   possibile,   della   dotazione
originaria, con particolare riguardo ai  beni  di  valore  storico  e
monumentale e di notevole pregio artistico  per  i  quali  vigono  le
prescrizioni in tema, di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai   sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); 
    c)  indisponibilita'  dei  beni  espressamente   destinati   allo
svolgimento delle attivita' statutarie; 
    d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo  di  dismissione,
alienazione  o  trasformazione  di   beni   immobili   o   titoli   o
trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia
sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla  struttura
regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo
le modalita' definiti dal provvedimento della  Giunta  regionale,  di
cui all'articolo 16, comma 5; 
    e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza  espressa
autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o
trasformazioni di  beni  immobili,  alla  cessione  di  titoli,  alla
costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi
in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile  dell'ente,
salvo che cio'  risulti  indispensabile  per  fronteggiare  effettive
esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti  per  il
mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per  il
potenziamento delle attivita' istituzionali, nei casi  e  secondo  le
modalita' ed  i  termini  definiti  dal  provvedimento  della  Giunta
regionale  di  cui  all'articolo  16,  comma  5,  con  esclusione  di
destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o
alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.».