Art. 94 
 
        Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2019 
 
  1. Alla  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo  5  della  legge
regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore
dei  diritti  delle  persone  con   disabilita')   dopo   le   parole
«all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche).» sono aggiunte le seguenti:  «Nell'ambito
privato e'  prevista  la  possibilita'  di  istituire  un  Disability
Manager inter-aziendale, al servizio di  piu'  realta'  aziendali  di
piccole e medie dimensioni e  nell'ambito  pubblico  e'  prevista  la
possibilita' di istituire un Disability  Manager  inter-comunale,  al
servizio di piu' comuni di piccole e medie dimensioni.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2019  e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. E' istituito il Registro regionale dei Disability  Manager,
con funzione esclusivamente ricognitiva. La  Giunta  regionale  entro
novanta giorni dall'approvazione del  presente  comma,  acquisito  il
parere della commissione consiliare competente, stabilisce  i  titoli
di studio e le esperienze formative e  professionali  necessarie  per
accedervi.».