(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2021) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali); Visti in particolare: l'art. 30-ter, comma 1 della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «la regione, anche al fine di assicurare continuita' alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo»; l'art. 30-ter, comma 2 della legge regionale n. 16/2014, il quale dispone che, «nell'ambito delle finalita' previste dal comma 1, l'amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalita' di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1»; l'art. 30-ter, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo»; Visto il proprio decreto n. 0114/Pres. del 7 settembre 2020, recante «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative», di seguito regolamento; ritenuto di dover apportare alcuni correttivi al testo del regolamento, resisi necessari dalla prima applicazione pratica dello stesso, con particolare riferimento alla possibilita' di lasciare agli specifici avvisi un'ulteriore e piu' specifica disciplina in materia di cumulo ed intensita' degli incentivi, di spese ammissibili in fase di rendicontazione dei progetti e dei termini relativi al procedimento stesso; Ritenuto, altresi', a causa della particolare complessita' del procedimento istruttorio e di valutazione delle domande stesse, nonche' per le connesse esigenze organizzative dei servizi interessati, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di concessione degli incentivi superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande; Visto lo schema di «regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative, emanato con decreto del presidente della regione 7 settembre 2020, n. 114», predisposto dal servizio attivita' culturali della Direzione centrale cultura e sport, competente nella materia; Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale per le modifiche ai regolamenti della presente legge riguardanti, in particolare, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalita' di concessione ed erogazione del contributo, le modalita' di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della commissione consiliare competente; Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia); Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1046 del 2 luglio 2021; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative, emanato con decreto del presidente della regione 7 settembre 2020, n. 114», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. FEDRIGA