Regolamento  di  modifica  del  regolamento  concernente  criteri   e
  modalita' per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-ter
  della legge regionale 11 agosto 2014, n.  16  (Norme  regionali  in
  materia di attivita' culturali), a sostegno delle imprese culturali
  e creative, emanato con decreto  del  presidente  della  regione  7
  settembre 2020, n. 114. 
 
    Art. 1 - modifica all'art. 4 del  decreto  del  presidente  della
regione n. 114/2020 
    Art. 2 - modifica all'art. 6 del  decreto  del  presidente  della
regione n. 114/2020 
    Art. 3 - modifiche all'art. 9 del decreto  del  presidente  della
regione n. 114/2020 
    Art. 4 - modifica all'art. 12 del decreto  del  presidente  della
regione n. 114/2020 
    Art. 5 - modifica all'art. 14 del decreto  del  presidente  della
regione n. 114/2020 
    Art. 6 - modifiche all'art. 21 del decreto del  presidente  della
regione n. 114/2020 
    Art. 7 - entrata in vigore 
 
                               Art. 1. 
 
                   Modifica all'art. 4 del decreto 
              del presidente della regione n. 114/2020 
 
    1. Il comma 4  dell'art.  4  del  decreto  del  presidente  della
regione 7 settembre 2020, n. 114 (Regolamento concernente  criteri  e
modalita' per la concessione di incentivi ai sensi  dell'art.  30-ter
della legge regionale 11 agosto  2014,  n.  16  (Norme  regionali  in
materia di attivita' culturali), a sostegno delle imprese culturali e
creative),  e'  sostituito   dal   seguente:   «4.   La   concessione
dell'incentivo  e'  subordinata  al  rilascio  di  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa),  attestante  il  rispetto
delle  condizioni  relative  al  regime  de   minimis,   laddove   le
informazioni non  sono  rinvenibili  totalmente  o  parzialmente  nel
Registro nazionale aiuti di Stato.». 
 
                               Art. 2. 
 
                   Modifica all'art. 6 del decreto 
              del presidente della regione n. 114/2020 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  presidente  della
regione n. 114/2020, le parole: «Gli incentivi» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatto salvo  quanto  diversamente  disposto  dagli  avvisi
pubblici di cui all'art. 21, gli incentivi». 
 
                               Art. 3. 
 
                  Modifiche all'art. 9 del decreto 
              del presidente della regione n. 114/2020 
 
    1. All'art.  9  del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
114/2020, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) all'alinea del comma 2, le parole:  «Per  la  realizzazione»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto  dagli  avvisi  pubblici  di  cui  all'art.   21,   per   la
realizzazione»; 
      b) al comma 3, le parole: «numero  7)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «numero 6)». 
 
                               Art. 4. 
 
                  Modifica all'art. 12 del decreto 
              del presidente della regione n. 114/2020 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  12  del  decreto  del  presidente  della
regione n. 114/2020, le parole:  «L'intensita'  dell'incentivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto diversamente  disposto
dagli   avvisi   pubblici   di   cui   all'art.   21,    l'intensita'
dell'incentivo». 
 
                               Art. 5. 
 
                  Modifica all'art. 14 del decreto 
              del presidente della regione n. 114/2020 
 
    1. Al comma 5 dell'art.  14  del  decreto  del  presidente  della
regione n. 114/2020, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente:
«novanta». 
 
                               Art. 6. 
 
                  Modifiche all'art. 21 del decreto 
              del presidente della regione n. 114/2020 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  21  del  decreto  del  presidente  della
regione n. 114/2020, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le tipologie
di progetto e le relative spese ammissibili e non ammissibili;»; 
      b) dopo la lettera n), e'  aggiunta  la  seguente:  «n-bis)  il
regime di cumulabilita' dell'incentivo.». 
 
                               Art. 7. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
regione. 
Visto, il presidente: Fedriga