Art. 12 
 
Tipologia degli atti. Modifiche all'art. 133 della legge regionale n.
                               65/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 133 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2
ter». 
  2. Al comma 7 dell'art. 133 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2
ter». 
  3. Dopo il comma 7 dell'art. 133 della legge regionale  n.  65/2014
e' aggiunto il seguente: 
    «7 bis. La verifica  della  legittimita'  dello  stato  di  fatto
dell'unita' immobiliare o dell'immobile di cui ai commi  2  e  7,  e'
effettuata sulla base della documentazione  di  cui  all'art.  9-bis,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
  Tale  verifica  tiene  conto  anche  di  eventuali  interventi   di
attivita' edilizia libera eseguiti  in  conformita'  alla  disciplina
urbanistica ed edilizia, ancorche'  in  assenza  della  comunicazione
eventualmente prescritta dalle norme all'epoca vigenti.». 
  4. Dopo il comma 7-bis  dell'art.  133  della  legge  regionale  n.
65/2014 e' aggiunto il seguente: 
    «7 ter. Per gli interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di
edifici esistenti la verifica della legittimita' dello stato di fatto
dell'immobile di cui ai commi 2 e  7,  e'  effettuata  unicamente  in
relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale  dello
stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da  utilizzare
per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. La  disposizione
di cui al periodo precedente non si  applica  nel  caso  di  immobili
soggetti ai vincoli previsti dal codice  e,  in  ogni  caso,  qualora
l'edificio  sia  interessato  da  interventi  edilizi  realizzati  in
assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformita' dallo
stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all'art. 197.».