Art. 14 
 
Opere ed interventi soggetti a SCIA.  Modifiche  all'art.  135  della
                     legge regionale n. 65/2014 
 
  1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n.
65/2014 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  136,  comma  2,
lettera a), gli interventi di manutenzione  straordinaria,  ossia  le
opere e le modifiche necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti
anche  strutturali  degli  edifici,  sempre  che  non   alterino   la
volumetria complessiva e  la  sagoma  degli  stessi.  Fermo  restando
quanto previsto  dall'art.  134,  comma  1,  lettera  e  bis),  detti
interventi possono comportare  mutamenti  urbanisticamente  rilevanti
della destinazione  d'uso,  purche'  non  implicanti  incremento  del
carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla  presente  lettera
sono  ricompresi  anche  quelli  consistenti  nel   frazionamento   o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere,  anche
se comportanti la variazione delle  superfici  delle  singole  unita'
immobiliari,  nonche'  del  carico  urbanistico,  purche'   non   sia
modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici  e  si
mantenga   l'originaria   destinazione   d'uso.   Nell'ambito   degli
interventi di  manutenzione  straordinaria  sono  comprese  anche  le
modifiche  ai  prospetti  degli  edifici  legittimamente   realizzati
necessarie per mantenere o acquisire  i  requisiti  per  l'agibilita'
dell'unita' immobiliare, oppure per l'accesso alla  stessa,  che  non
pregiudichino  il  decoro   architettonico   dell'edificio,   purche'
l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica  ed
edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi
del codice;». 
  2. La lettera g) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n.
65/2014 e' abrogata.