Art. 16 
 
Deroghe al decreto ministeriale n. 1444/1968. Modifiche all'art.  140
                  della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 140 della legge  regionale  n.  65/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e
di sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettere h)  ed
l), relativi ad edifici che presentano  legittimamente  una  distanza
inferiore a 10 metri  tra  pareti  finestrate  e  pareti  di  edifici
antistanti,  qualora  le  dimensioni  del  lotto  di  pertinenza  non
consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini, l'edificio ricostruito
puo' mantenere  una  distanza  inferiore  a  10  metri,  purche'  non
inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni,  eventuali
incentivi  volumetrici  previsti  dalla  normativa  vigente  o  dagli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente
natura premiale per interventi  di  riqualificazione  possono  essere
realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e  con  il  superamento
dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti  delle
distanze legittimamente preesistenti.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 140 della legge regionale n.  65/2014,
e' inserito il seguente: 
    «1 bis. Nelle zone omogenee A di cui al decreto  ministeriale  n.
1444/1968  o  ad  esse  assimilate  dagli   strumenti   comunali   di
pianificazione  urbanistica,  gli  interventi   di   ristrutturazione
edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia eseguiti in  deroga
ai  limiti  di  distanza,  di  cui  al  comma  1,   sono   consentiti
esclusivamente  nell'ambito  di  piani  di  recupero  del  patrimonio
edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di
altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le  previsioni
degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale,  paesaggistica  e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.».