Art. 37 
 
Disposizioni  transitorie  per  i  comuni   dotati   di   regolamento
  urbanistico approvato e di un  nuovo  piano  strutturale  adottato.
  Modifiche all'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 229 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi  di
demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  esistenti  eseguiti   con
contestuale incremento di volumetria complessiva».