Art. 37 Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 3 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva».