Art. 4 
 
Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e  della
  variante generale. Modifiche all'art. 93 della legge  regionale  n.
  65/2014 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 93 della  legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi  di
demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  esistenti  eseguiti   con
contestuale incremento di volumetria complessiva».