Art. 42 
 
Disposizioni transitorie per i comuni  privi  di  piano  strutturale.
  Modifiche all'art. 234 della legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 234 della legge  regionale  n.  65/2014  le
parole: «ed l)» sono sostituite dalle seguenti: «e gli interventi  di
demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  esistenti  eseguiti   con
contestuale incremento di volumetria complessiva».