Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di trasferimento e di utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 e in conformita' al decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020 (Decreto recante i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020, legge 27 dicembre 2017, n. 205), di seguito Fondo caregiver). Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per caregiver familiare, in conformita' all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili). 2. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilita', nelle attivita' della vita quotidiana, di base e strumentali, integrandosi con gli operatori che forniscono attivita' di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura. Art. 3. Destinatari 1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento i caregiver familiari di cui all'articolo 2, che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in Friuli-Venezia Giulia. 2. Il beneficio puo' essere riconosciuto ad un solo caregiver familiare per ogni assistito. 3. La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, deve essere consenziente nei confronti del lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare. Art. 4. Modalita' di riparto 1. La Regione ripartisce le risorse afferenti al Fondo caregiver, sulla base della popolazione residente in ogni Ambito territoriale, in via anticipata in un'unica soluzione agli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni (EEGG) di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Art. 5. Accesso e ammissibilita' 1. Le risorse afferenti al Fondo caregiver costituiscono un ulteriore strumento a disposizione dei servizi territoriali che, nella loro attivita' di presa in carico delle persone non autosufficienti, promuovono la valorizzazione della centralita' della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e, in quest'ambito, riconoscono e favoriscono la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, coinvolgendolo nella definizione del progetto personalizzato della persona assistita. 2. Il riconoscimento della figura del caregiver familiare, al fine dell'attribuzione del beneficio economico, prevede modalita' di accesso e di presa in carico integrata della persona assistita da parte del Servizio Sociale dei Comuni, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in equipe' e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato nel quale e' definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto. 3. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020, i competenti servizi territoriali di Ambito utilizzano le risorse trasferite dalla regione per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorita': a) ai caregiver di persone in condizione di disabilita' gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo; b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione; c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. 4. E' considerata prioritaria in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati sul territorio regionale anche la seguente tipologia: caregiver di persone che non hanno avuto accesso alle strutture semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione. 5. In relazione alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 sono in ogni caso considerati prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al presente regolamento i caregiver familiari che assistono persone che non beneficiano dei seguenti contributi a sostegno della domiciliarita', ivi comprese quelle gia' prese in carico dai servizi territoriali e in lista d'attesa per il FAP: a) Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006; b) Cosiddetto «Fondo gravissimi» di cui ai commi 72-74 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009); c) Cosiddetto «Fondo SLA» di cui alla Delibera della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 2376. 6. In caso di risorse non spese dagli EEGG entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, possono accedere agli interventi economici anche i caregiver familiari non appartenenti alle tipologie di cui ai commi 3 e 4, nonche', in via residuale, i caregiver familiari di persone che beneficiano dei contributi di cui al comma 5. 7. In caso di esaurimento delle risorse il servizio di Ambito territoriale competente puo' predisporre apposita lista d'attesa, dando comunque priorita' ai caregiver di coloro che non beneficiano dei contributi di cui al comma 5, sulla base dell'ordine cronologico di presa in carico. 8. La soglia di ammissibilita' al beneficio e' un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del caregiver destinatario del contributo di 30.000,00 euro. Art. 6. Decorrenza, durata, misura e modalita' di erogazione e monitoraggio dei progetti 1. Il contributo economico, nel limite delle risorse disponibili, decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione del progetto personalizzato e viene corrisposto mensilmente in via posticipata. 2. Ai caregiver familiari e' riconosciuto un contributo a sollievo e a supporto dell'attivita' definita nel progetto personalizzato di 300 euro mensili, per la durata stabilita nel progetto medesimo, per un massimo di dodici mesi. 3. Trattandosi di attivita' eseguita direttamente dai caregiver familiari il contributo non e' soggetto a rendicontazione; in relazione all'attuazione del progetto il servizio di Ambito competente esercita funzioni di monitoraggio e di verifica con riferimento agli obiettivi ivi definiti. 4. Il contributo economico gia' disposto decade in tutti i casi in cui i competenti servizi di Ambito accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attivita' di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato. 5. Il contributo economico decade inoltre nel momento in cui la persona assistita diventa beneficiaria di uno dei contributi a sostegno della domiciliarita' di cui all'articolo 5, comma 5, fatta salva la condizione di disponibilita' di risorse di cui all'articolo 5, comma 6; in tal caso il beneficio puo' essere mantenuto, nei limiti di tale disponibilita' e della durata di cui al comma 2. 6. In tutti i casi di decadenza, l'eventuale quota di contributo ancora dovuta viene calcolata pro quota giornaliera. Art. 7. Dichiarazione di utilizzo e debiti informativi 1. La dichiarazione di utilizzo e' effettuata dagli EEGG ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nei termini stabiliti nel decreto di concessione. 2. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 del decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020 sull'obbligo di comunicazione da parte delle regioni di tutti i dati necessari al monitoraggio degli interventi realizzati, la dichiarazione di utilizzo e' corredata da apposita relazione nella quale sono specificati il numero dei progetti e dei finanziamenti attivati distinti per tipologia dei caregiver familiari beneficiari di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga