Art. 28 
 
Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale 23 luglio 2010, n.
  16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010) 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 23 della  legge  provinciale  sulla  tutela
della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le  parole:  «L'azienda,  nell'ambito  delle  direttive  della
Giunta provinciale, puo' stipulare convenzioni  con  associazioni  di
volontariato o di donatori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Nel
rispetto dei principi stabiliti dai commi 2, 3, 3-bis e  4  dell'art.
56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice  del  Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106), l'azienda, nell'ambito  delle  direttive  della
Giunta provinciale, puo' stipulare convenzioni con organizzazioni  di
volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno
sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore,». 
    b) le parole: «trasporto infermi  con  ambulanze  o  altri  mezzi
l'azienda puo' avvalersi di enti o associazioni di volontariato» sono
sostituite dalle seguenti: «trasporto sanitario con ambulanze o altri
mezzi l'azienda puo' avvalersi, secondo le indicazioni previste dalle
direttive, di organizzazioni di volontariato  e  di  associazioni  di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi  nel  registro  unico
nazionale del terzo settore,». 
  2. In attesa dell'istituzione  del  registro  unico  nazionale  del
terzo settore previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.  106),  si  applica  quanto
disposto dall'art. 101, comma 3, del medesimo decreto legislativo.