Art. 37 Autorizzazione alla spesa per interventi nel settore della viabilita' 1. Al fine di sostenere gli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale con la tabella A e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma 05 (Viabilita' e infrastrutture stradali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli anni 2021 - 2023. 2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista dal comma 1 e' autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonche' dell'art. 3, commi da 16 a 21-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», il ricorso all'indebitamento per complessivi 100 milioni di euro nel 2023. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2021 - 2023 e' incrementata di 100 milioni di euro nel 2023. 3. L'indebitamento previsto dal comma 2 puo' essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trenta anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 3 per cento. 4. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 2 decorre dal 1° gennaio 2023. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2023 in 2.962.299 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 2.101.926 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2023 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi e sul Programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura e' assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale. 5. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dal ricorso all'indebitamento previsto dal comma 2, nell'allegato D alla presente legge, e' modificato il «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli dell'indebitamento delle regioni e province autonome» che conseguentemente aggiorna il corrispondente prospetto contenuto nell'allegato della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023).