Art. 37 
 
              Autorizzazione alla spesa per interventi 
                    nel settore della viabilita' 
 
  1. Al fine di sostenere gli investimenti pubblici rilevanti per  il
territorio provinciale con la tabella A e' autorizzata  la  spesa  di
100 milioni di euro per l'anno 2023 sulla Missione  10  (Trasporti  e
diritto alla mobilita'), Programma 05  (Viabilita'  e  infrastrutture
stradali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per  gli
anni 2021 - 2023. 
  2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista dal comma 1 e'
autorizzato, per far  fronte  a  effettive  esigenze  di  cassa,  nel
rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42), nonche'  dell'art.  3,  commi  da  16  a
21-ter,  della  legge  24   dicembre   2003,   n.   350   concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)», il  ricorso  all'indebitamento
per complessivi 100 milioni di euro nel 2023. A tal fine la dotazione
finanziaria  di  competenza  del  titolo  6  (Accensione   prestiti),
tipologia 0300 (Accensione mutui e  altri  finanziamenti  a  medio  -
lungo termine) dello stato di previsione delle entrate  del  bilancio
per gli anni 2021 - 2023 e' incrementata di 100 milioni di  euro  nel
2023. 
  3. L'indebitamento previsto dal comma 2 puo' essere contratto dalla
Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento  di  trenta
anni,  con  ammortamento  comprensivo  di  quota  capitale  e   quota
interessi a un tasso massimo del 3 per cento. 
  4. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma  2  decorre
dal 1°  gennaio  2023.  Alla  copertura  dei  relativi  oneri  annui,
calcolati per l'anno 2023 in 2.962.299 euro per  quanto  riguarda  la
quota interessi e in 2.101.926 euro  per  quanto  riguarda  la  quota
capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2023  e  per  gli
anni successivi, di appositi stanziamenti sulla Missione  50  (Debito
pubblico),  Programma  01  (Quota  interessi  ammortamento  mutui   e
prestiti  obbligazionari),  titolo  1  (Spese  correnti)  per  quanto
riguarda la quota  interessi  e  sul  Programma  02  (Quota  capitale
ammortamento mutui e prestiti  obbligazionari),  titolo  4  (Rimborso
prestiti) per  quanto  riguarda  la  quota  capitale.  Per  gli  anni
successivi la copertura e' assicurata con le entrate correnti di  cui
ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale. 
  5. Per effetto delle variazioni  allo  stato  di  previsione  delle
entrate  e  delle  spese  derivanti  dal  ricorso   all'indebitamento
previsto dal  comma  2,  nell'allegato  D  alla  presente  legge,  e'
modificato  il  «Prospetto  dimostrativo  del  rispetto  dei  vincoli
dell'indebitamento   delle   regioni   e   province   autonome»   che
conseguentemente  aggiorna  il  corrispondente  prospetto   contenuto
nell'allegato  della  legge  provinciale  28  dicembre  2020,  n.  17
(Bilancio di previsione della Provincia autonoma di  Trento  per  gli
esercizi finanziari 2021 - 2023).