Art. 4 
 
Modificazioni  della  legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14
  concernente «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale
  2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Provincia autonoma  di  Trento
  (legge  finanziaria  provinciale  2015)»,  in  materia  di  imposta
  immobiliare semplice 
 
  1. Nella lettera e-quater) del comma  2  dell'art.  8  della  legge
provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per il solo periodo  d'imposta
2020» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli  periodi  d'imposta
2020 e 2021». 
  2. Nella lettera-e quater) del comma  2  dell'art.  8  della  legge
provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per l'intero periodo d'imposta
2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  gli  interi  periodi
d'imposta 2020 e 2021». 
  3. Nella lettera e-quinquies) del comma 2 dell'art. 8  della  legge
provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per il solo periodo  d'imposta
2020» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli  periodi  d'imposta
2020 e 2021». 
  4. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale n. 14 del 2014, nella
sezione I del capo I della legge, e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-ter  (Disposizioni  straordinarie  relative  all'imposta
immobiliare  semplice  per  il  periodo  d'imposta   2021,   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19).  -  1.  In  considerazione
degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  per
il solo periodo  d'imposta  2021,  e  in  corrispondenza  con  quanto
disposto dall'art. 1, comma 599, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, non e' dovuto il versamento dell'IMIS  relativamente  al  debito
d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per: 
      a) i fabbricati rientranti  nella  categoria  catastale  D/2  e
relative pertinenze; 
      b) i fabbricati iscritti in  qualsiasi  categoria  del  catasto
urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale; 
      e) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per  la
gioventu', rifugi alpini ed escursionistici,  affittacamere,  case  e
appartamenti per vacanze, bed and breakfast; 
      d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D  in  uso
da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
      e)  i  fabbricati  rientranti  nella  categoria  catastale  D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti  e
spettacoli; 
      f) i fabbricati rientranti  in  qualsiasi  categoria  catastale
destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. 
  2. A eccezione delle fattispecie indicate nel comma 1, lettere b) e
d), l'esenzione prevista dal comma 1 compete esclusivamente  in  caso
di coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attivita' in  essi
esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro il  termine
di prescrizione del 15 settembre  2021  una  comunicazione  ai  sensi
dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di
possesso ai sensi  dell'art.  2,  comma  4,  e  l'attestazione  della
sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma e  dal  comma
1. 
  3. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo  periodo  d'imposta
2021, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, non e' dovuto  il
versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile  ai
mesi da gennaio a giugno  per  i  fabbricati  iscritti  in  qualsiasi
categoria del catasto urbano che sono destinati a  esercizio  rurale,
casa per ferie o albergo diffuso, agenzie di viaggio  e  turismo,  in
caso di coincidenza tra soggetto passivo IMIS previsto dall'art. 4  e
gestore dell'attivita' in essi  esercitata.  Ai  fini  dell'esenzione
stabilita da questo comma, entro il termine di  prescrizione  del  15
settembre 2021 il soggetto  passivo  presenta  una  comunicazione  ai
sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili  e  dei
mesi di possesso ai sensi dell'art.  2,  comma  4,  e  l'attestazione
della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma. 
  4. Il comma 3  si  applica  anche  con  riferimento  ai  fabbricati
rientranti nella categoria catastale D/6. 
  5. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo  periodo  d'imposta
2021, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, non e' dovuto  il
versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile  ai
mesi da gennaio a giugno  per  i  fabbricati  iscritti  in  qualsiasi
categoria del catasto urbano che sono adibiti  ad  alloggio  per  uso
turistico di cui all'art. 37-bis della legge  provinciale  15  maggio
2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002), per
cui  sia  stato  rilasciato  il   codice   identificativo   turistico
provinciale (CIPAT) in data  antecedente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  comma.  L'esenzione  prevista  dal  precedente
periodo compete esclusivamente in caso di  coincidenza  tra  soggetto
passivo e  soggetto  che  ha  presentato  la  comunicazione  prevista
dall'art. 37-bis della legge provinciale sulla ricettivita' turistica
2002. Ai fini di questo comma  costituisce  presupposto  in  capo  al
soggetto passivo il codice CIPAT rilasciato  in  data  antecedente  a
quella di entrata in vigore di questo comma, nel caso  di  variazione
del CIPAT richiesta dal 1° giugno al 15 settembre 2021 con  l'obbligo
di completamento nella  scheda  di  dismissione  dei  dati  catastali
identificativi dell'alloggio, se non presenti. Ai fini dell'esenzione
stabilita da questo comma, entro il termine di  prescrizione  del  15
settembre 2021 il soggetto  passivo  presenta  una  comunicazione  ai
sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati  e  dei
mesi di possesso ai sensi dell'art.  2,  comma  4,  e  l'attestazione
della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma. 
  6. I commi 1, 3 e 5 si applicano nel rispetto  delle  condizioni  e
dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 (Aiuti di importo  limitato)  e
3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti)  della
comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19  marzo
2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19),  e  nelle  sue
modificazioni  successive  alla  data  di  entrata   in   vigore   di
quest'articolo». 
  5.  Alla  copertura  delle  eventuali  minori   entrate   derivanti
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 provvedono i comuni con  i  loro
bilanci. 
  6. Per i fini del comma 4 con l'allegato A e' autorizzata la  spesa
di 9,2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione  18  (Relazioni
con  le  altre  autonomie  territoriali  e  locali),   Programma   01
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).