Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 provvede la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) con il proprio bilancio. 2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 4, stimate nell'importo di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede integrando per i medesimi anni lo stanziamento della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali. 3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale. 4. La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979).