Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione
dell'art. 2 provvede la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) con
il proprio bilancio. 
  2. Alle maggiori spese  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  4,
stimate nell'importo di 120.000 euro per ciascuno degli anni  2022  e
2023, si provvede integrando per  i  medesimi  anni  lo  stanziamento
della missione 12 (Diritti sociali, politiche  sociali  e  famiglia),
programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti).
Alla relativa copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi
e per i medesimi  anni,  gli  accantonamenti  sui  fondi  di  riserva
previsti dalla missione 20 (Fondi  e  accantonamenti),  programma  03
(Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi  si
provvede a quantificare il  relativo  onere  nei  rispettivi  bilanci
provinciali. 
  3. Dall'applicazione degli  altri  articoli  di  questa  legge  non
derivano spese a carico del bilancio provinciale. 
  4. La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 2
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di
contabilita' 1979).