Art. 2 Integrazione dell'art. 86-bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) 1. Dopo il comma 3 dell'art. 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli interventi che hanno ad oggetto l'efficientamento energetico degli immobili, con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzati previa presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dall'art. 78-bis. In tal caso non e' richiesta l'attestazione dello stato legittimo e nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o dei provvedimenti di sanatoria della costruzione o e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente il 1° settembre 1967. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto d'intervento nell'ambito dell'attivita' di vigilanza.».