Art. 2 
 
Integrazione dell'art. 86-bis della legge provinciale 4 agosto  2015,
  n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 86-bis della legge provinciale per  il
governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  agevolazioni   fiscali
previste dall'art. 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34
(Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, gli  interventi  che  hanno  ad  oggetto
l'efficientamento energetico degli immobili, con esclusione di quelli
che comportano la demolizione e la  ricostruzione,  sono  considerati
interventi di manutenzione straordinaria  e  sono  realizzati  previa
presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata  (CILA)
prevista  dall'art.  78-bis.   In   tal   caso   non   e'   richiesta
l'attestazione dello stato legittimo e nella CILA sono attestati  gli
estremi  del  titolo  abilitativo  che  ha  previsto  la  costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o dei provvedimenti  di  sanatoria
della  costruzione  o  e'  attestato  che  la  costruzione  e'  stata
completata  in  data  antecedente  il  1°   settembre   1967.   Resta
impregiudicata ogni valutazione circa la  legittimita'  dell'immobile
oggetto d'intervento nell'ambito dell'attivita' di vigilanza.».