Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. Art. 2. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il pagamento e' effettuato, pena l'inammissibilita' della relativa spesa, esclusivamente dal beneficiario del contributo e tramite le seguenti modalita': bonifico bancario, assegno, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'avvenuto sostenimento della spesa e' comprovato mediante la presentazione dell'estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio competente valuta l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalita' di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita' dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro puo' essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.»; d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis) Non sono ammesse le compensazioni.». Art. 3. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «e) Il termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f) per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa all' impresa unica decorre inutilmente.». b) alla lettera i) del comma 5 le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 4»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'ufficio competente comunica tempestivamente agli istanti il non accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di formale rinuncia di cui al comma 5 lettera k).»; Art. 4. Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: «al de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa unica». Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto: Il Presidente: Fedriga