Regolamento recante  modifiche  al  Testo  unico  delle  disposizioni
  regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore  del
  settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione
  25 gennaio 2012, n. 33. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento dispone  le  necessarie  modifiche  al
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di  incentivi
e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato  con  decreto
del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. 
 
                               Art. 2. 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto del  Presidente  della  Regione
                               33/2012 
 
    1. All'articolo 12  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Il pagamento e' effettuato, pena l'inammissibilita' della
relativa spesa, esclusivamente  dal  beneficiario  del  contributo  e
tramite le seguenti modalita': bonifico bancario,  assegno,  ricevuta
bancaria,  RID   (Rapporto   Interbancario   Diretto)   e   strumenti
elettronici di pagamento collegati ad un  conto  bancario  o  postale
appartenente all'impresa.»; 
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  L'avvenuto  sostenimento  della  spesa   e'   comprovato
mediante la presentazione dell'estratto conto bancario e, nel caso di
pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio
competente valuta l'ammissibilita' di pagamenti singoli o  cumulativi
effettuati con le modalita' di cui al comma 4 e privi  degli  estremi
della  fattura,  a  condizione  che  l'impresa  produca  a   supporto
ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed
inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita'
dello  stesso  alla  specifica   fattura   o   documento   probatorio
equivalente.»; 
      c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo  inferiore
a 1000 euro puo' essere effettuato dal beneficiario del contributo in
contanti  e  deve  essere  comprovato  mediante   una   dichiarazione
liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello  allegato  alla
documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.»; 
      d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis) Non sono ammesse le compensazioni.». 
 
                               Art. 3. 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto del  Presidente  della  Regione
                               33/2012 
 
    1. All'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera e) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
        «e) Il termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma  1,
lettera f) per l'invio della dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' relativa all' impresa unica decorre inutilmente.». 
      b) alla lettera i) del comma 5  le  parole:  «all'articolo  14,
comma 5» sono sostituite dalle seguenti: 
        «all'articolo 14, comma 4»; 
      c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6.  L'ufficio  competente  comunica   tempestivamente   agli
istanti il non accoglimento della domanda, ad eccezione dei  casi  di
formale rinuncia di cui al comma 5 lettera k).»; 
 
                               Art. 4. 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto del  Presidente  della  Regione
                               33/2012 
 
    1. Al comma 1,  lettera  f)  dell'articolo  21  del  decreto  del
Presidente della Regione 33/2012 le  parole:  «al  de  minimis»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'impresa unica». 
 
                               Art. 5. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Visto: Il Presidente: Fedriga