(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 22 settembre 2021, n. 38) 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3  (Disposizioni  per
la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile  verso  una
nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)); 
  Visto in particolare l'art. 17 della legge regionale n. 3/2021, che
disciplina la promozione, la riqualificazione, la rivitalizzazione  e
lo sviluppo dei centri storici e delle aree urbane situati in  comuni
aventi una popolazione residente  non  superiore  a  3.000  abitanti,
ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione  non  superiore  a
3.000 abitanti siti all'interno  di  comuni  aventi  una  popolazione
residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti, anche mediante
l'insediamento  e  l'avvio,  al  loro  interno,  di  nuove  attivita'
commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione
di alimenti e bevande; 
  Visto inoltre il comma 7 dell'art.  17  della  legge  regionale  n.
3/2021, secondo il quale con  regolamento  regionale,  emanato  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge
regionale n. 3/2021, sono definiti i requisiti  dei  beneficiari,  le
modalita' di presentazione della domanda,  di  rendicontazione  delle
spese e la documentazione richiesta per ottenere il contributo; 
  Visto il  testo  del  «Regolamento  recante  requisiti,  criteri  e
modalita' per la  concessione  di  contributi  per  l'insediamento  e
l'avvio di nuove attivita' commerciali o artigianali  o  di  pubblici
esercizi con  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nei  centri
storici e nelle aree  urbane,  ai  sensi  dell'art.  17  della  legge
regionale   22   febbraio   2021,   n.   3   (Disposizioni   per   la
modernizzazione, la crescita e  lo  sviluppo  sostenibile  verso  una
nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia  (SviluppoImpresa))»   e
ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma  di  governo  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  del
sistema  elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12   dello   Statuto   di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 settembre  2021,
n. 1350; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  recante  requisiti,  criteri   e
modalita' per la  concessione  di  contributi  per  l'insediamento  e
l'avvio di nuove attivita' commerciali o artigianali  o  di  pubblici
esercizi con  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nei  centri
storici e nelle aree  urbane,  ai  sensi  dell'art.  17  della  legge
regionale   22   febbraio   2021,   n.   3   (Disposizioni   per   la
modernizzazione, la crescita e  lo  sviluppo  sostenibile  verso  una
nuova economia  del  Friuli-Venezia  Giulia  (SviluppoImpresa))»  nel
testo allegato che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA