Regolamento recante requisiti, criteri e modalita' per la concessione
  di contributi per  l'insediamento  e  l'avvio  di  nuove  attivita'
  commerciali   o   artigianali   o   di   pubblici   esercizi    con
  somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici  e  nelle
  aree urbane,  ai  sensi  dell'art.  17  della  legge  regionale  22
  febbraio 2021,  n.  3  (Disposizioni  per  la  modernizzazione,  la
  crescita e lo sviluppo sostenibile verso  una  nuova  economia  del
  Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)). 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
 
           Disposizioni generali e ambito di applicazione 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17,  comma  7
della legge regionale 22 febbraio 2021, n.  3  (Disposizioni  per  la
modernizzazione, la crescita e  lo  sviluppo  sostenibile  verso  una
nuova  economia   del   Friuli-Venezia   Giulia   (SviluppoImpresa)),
definisce i requisiti e  le  modalita'  per  la  presentazione  della
domanda di contributo nonche' le modalita' di  rendicontazione  delle
spese sostenute, per l'insediamento  e  l'avvio  di  nuove  attivita'
commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione
di alimenti e bevande, nei centri storici e nelle aree urbane situate
all'interno del perimetro del centro storico, cosi' come  individuato
dal Piano regolatore  o  da  altro  strumento  di  pianificazione  di
settore, o  all'interno  delle  altre  aree  urbane  individuate  con
deliberazione  del  consiglio  comunale,   di   comuni   aventi   una
popolazione residente non superiore a 3000 abitanti o di  frazioni  o
borghi aventi una popolazione residente complessiva non  superiore  a
3000 abitanti siti in comuni con popolazione residente non  superiore
a 15.000 abitanti. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'individuazione delle attivita' e delle zone  alle
quali si applicano  le  disposizioni  del  presente  regolamento,  si
rinvia alle definizioni in materia di commercio  di  cui  all'art.  7
della legge regionale n. 3/2021. 
 
                               Art. 3. 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
    1. I contributi sono concessi a soggetti singoli o associati  che
al momento della proposizione della domanda: 
      a) per l'insediamento e l'avvio di nuove attivita'  commerciali
o di pubblici esercizi di somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
sono in possesso dei requisiti di cui al titolo  I,  capo  II,  della
legge regionale 5  dicembre  2005,  n.  29,  (Normativa  organica  in
materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti  e
bevande.  Modifica  alla  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
«Disciplina  organica   del   turismo.»)   e   della   corrispondente
classificazione  ATECO  2007  di  cui  all'allegato  A  al   presente
regolamento  di  cui  e'  parte  integrante  e  sostanziale,   «ATECO
2007-Codici settori di attivita' ammesse a contributo»; 
      b) per l'insediamento o avvio di nuove  attivita'  artigianali:
sono iscritti all'Albo provinciale delle imprese  artigiane  (A.I.A.)
ai sensi della legge regionale 22  aprile  2002,  n.  12  (Disciplina
organica  dell'artigianato)  o  sono  in  possesso   della   ricevuta
rilasciata dal registro delle imprese in seguito  alla  presentazione
della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica
artigiana  mediante   la   comunicazione   unica   per   la   nascita
dell'impresa, di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile  2007,  n.  40
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori,  la  promozione  della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli) e della  corrispondente  classificazione
ATECO 2007 di cui all'allegato A al presente regolamento  di  cui  e'
parte  integrante  e  sostanziale,  «ATECO  2007-Codici  settori   di
attivita' ammesse a contributo»; 
      c) non si trovano  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione
volontaria o sottoposti a procedure  concorsuali,  quali  fallimento,
liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria. 
    2. Sono escluse dal contributo le  attivita'  ubicate  in  comuni
classificati turistici; ai sensi dell'art. 17, comma  3  della  legge
regionale n. 3/2021, i comuni possono circoscrivere con deliberazione
consiliare i settori di attivita' su cui attivare gli interventi. 
 
                               Art. 4. 
 
                          Aiuti de minimis 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento, sono concessi  in
osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea serie L 352 del 24  dicembre  2013  e  fino  alla
concorrenza dei massimali ivi previsti. 
    2. Ai sensi  dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,
l'importo complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»  concessi  ad  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del  predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  a  una
medesima «impresa unica», non puo' superare l'importo di 200.000 euro
nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    3. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui al  comma
2, la concessione del contributo e' subordinata alla presentazione di
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
 
                               Art. 5. 
 
                       Modifica degli allegati 
 
    1. Gli allegati  al  presente  regolamento  sono  modificati  con
decreto del direttore centrale competente  in  materia  di  attivita'
produttive. 
 
                               Capo II 
 
             Iniziative finanziabili e spese ammissibili 
 
                               Art. 6. 
 
             Iniziative finanziabili e spese ammissibili 
 
    1. E'  finanziato  l'avvio  contestuale  e  secondo  un  progetto
unitario, di nuove attivita' commerciali o artigianali o di  pubblici
esercizi con somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in  immobili
catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti  in
regola con le normative vigenti in materia urbanistica  ed  edilizia,
in proprieta' o nella disponibilita' del richiedente entro  due  mesi
dalla  scadenza  del  termine  per  la  proposizione  della  domanda,
risultante da contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di
destinazione di cui all'art. 21. 
    2. Sono ammesse le spese sostenute dal giorno successivo a quello
di presentazione della domanda di contributo, per: 
      a) l'ammodernamento, l'ampliamento, la  ristrutturazione  o  la
straordinaria manutenzione di immobili; 
      b) l'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie; 
      c) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione
di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione  per
gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione  di  gas,
di fumo o di incendio; 
      d) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e  la
regolazione della temperatura e umidita' nei luoghi di lavoro; 
      e) modifica o sostituzione degli impianti  per  l'utilizzazione
dell'energia elettrica; 
      f) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per
i servizi igienico assistenziali di  cui  al  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro); 
      g) interventi edilizi necessari a seguito degli  interventi  di
cui alle lettere da a) a d); 
      h) oneri per le spese generali e di collaudo  di  cui  all'art.
56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14  (Disciplina
organica dei lavori pubblici); 
      i) la progettazione  degli  interni  strumentale  all'esercizio
dell'attivita'; 
      j) l'acquisto di arredi,  macchine  ed  attrezzature  nuove  di
fabbrica strumentali all'esercizio dell'attivita'; 
      k) i corrispettivi per canoni di locazione dei locali e per  le
spese sostenute per l'attivazione delle utenze; 
      l)  i  costi  relativi  alle  polizze  fideiussorie   bancarie,
assicurative, stipulate a  favore  del  locatore  nell'interesse  del
conduttore  a  garanzia  della  regolare  corresponsione  dei  canoni
pattuiti per la locazione commerciale dell'immobile. 
    3. Tutti i costi si intendono  al  netto  di  IVA,  bolli,  spese
bancarie, interessi ed ogni altra imposta. 
    4. Non sono ammesse le seguenti spese: 
      a) acquisto di terreni e fabbricati; 
      b) costruzione di fabbricati; 
      c)  opere  edili  e   impiantistica,   arredi,   macchinari   e
attrezzature pertinenti a immobili o parti di  immobili  non  adibiti
alle attivita' ammesse; 
      d) IVA  e  altre  imposte  e  tasse,  valori  bollati  e  oneri
finanziari; 
      e) beni di consumo o soggetti a facile usura. 
 
                              Capo III 
 
  Avvio, conclusione e proroghe, limiti di incentivazione e cumulo 
 
                               Art. 7. 
 
                        Avvio dell'iniziativa 
 
    1.  Nella  domanda  e'  indicata  la  data  presunta   di   avvio
dell'iniziativa,  che  non  puo'  essere  precedente   la   data   di
presentazione della domanda e non puo' essere successiva  a  sessanta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione  di  concessione
del contributo. Se i termini non sono rispettati, il  contributo  non
e' concesso o e' revocato. 
    2. Le date di  avvio  e  di  conclusione  dell'iniziativa  devono
riferirsi al progetto unitario, anche  qualora  vi  partecipano  piu'
imprese in forma associata. 
    3. Per avvio dell'iniziativa si intende: 
      a) nel caso di acquisto di beni mobili,  la  data  di  consegna
degli stessi specificata  nell'ordine  di  acquisto  o  in  documento
equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura; 
      b) nel  caso  di  interventi  aventi  rilevanza  urbanistica  o
edilizia, ai sensi dell'art. 4  della  legge  regionale  11  novembre
2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di  inizio  dei
lavori; 
      c) in tutti gli altri casi,  la  data  della  prima  fattura  o
documento equivalente. 
 
                               Art. 8. 
 
         Conclusione dell'iniziativa e richieste di proroga 
 
    1. L'iniziativa deve essere conclusa entro dodici mesi dalla data
di ricevimento della comunicazione del provvedimento  di  concessione
del contributo. 
    2.  Il  termine  di  conclusione  dell'iniziativa   puo'   essere
prorogato per un massimo di sei mesi, previa richiesta  motivata  del
beneficiario presentata prima della sua scadenza. 
    3.  Le  proroghe  sono  autorizzate  entro  trenta   giorni   dal
ricevimento della richiesta. 
    4. Se la richiesta di proroga e' presentata dopo la scadenza  del
termine per la  conclusione  dell'iniziativa  o  la  proroga  non  e'
autorizzata, possono essere ammesse  le  spese  sostenute  fino  alla
scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa a  condizione
che l'iniziativa abbia mantenuto la sua finalita' originaria. 
 
                               Art. 9. 
 
          Limiti di incentivazione e intensita' dell'aiuto 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 della  legge
regionale n. 3/2021, i limiti massimi di incentivo sono i seguenti: 
      a) sino a 60.000 euro qualora le attivita' siano in  numero  di
tre; 
      b) sino a 100.000 euro qualora le attivita' siano in numero  di
quattro; 
      c)  sino  a  150.000  qualora  le  nuove  attivita'  siano  non
inferiori al numero di cinque. 
    2.  In  osservanza  delle  disposizioni  di   cui   all'art.   4,
l'intensita' dell'aiuto degli incentivi e' pari al 60 per cento delle
spese ammissibili. 
 
                              Art. 10. 
 
                               Cumulo 
 
    1. E' consentito  il  concorso  con  misure  agevolative  fiscali
aventi carattere di generalita' ed uniformita' non costituenti  aiuti
di Stato. 
    2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi non sono
cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti  per  le  stesse
iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. 
 
                               Capo IV 
 
Presentazione della domanda istruttoria e concessione dell'incentivo 
 
                              Art. 11. 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda, ad eccezione di quanto previsto dal  comma  4,  e'
presentata esclusivamente  per  via  telematica  tramite  il  sistema
on-line dedicato, a cui si accede dal sito  www.regione.fvg.it  nelle
sezioni relative al regolamento, secondo le modalita' riportate nelle
linee guida a  supporto  della  predisposizione  e  dell'invio  della
documentazione attraverso il sistema on-line. 
    2. La domanda e' presentata entro il 30 settembre di  ogni  anno,
ed  e'  corredata  dalla  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di
notorieta', resa ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  (Disposizioni  legislative
in   materia   di   documentazione   amministrativa)   nella    quale
l'interessato dichiara: 
      a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3  per  l'avvio  e
l'insediamento dell'attivita'; 
      b) di non  essere  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione
volontaria, o di non essere sottoposto a procedure concorsuali  quali
fallimento,    concordato     preventivo,     liquidazione     coatta
amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei
suoi confronti non sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
di una delle suddette situazioni; 
      c) il luogo di insediamento o avvio dell'attivita'. 
    3. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: 
      a) relazione descrittiva del progetto unitario di  insediamento
e avvio delle attivita', comprensivo  della  indicazione  di  ciascun
soggetto partecipante in forma associata; 
      b) preliminare di acquisto  o  di  locazione  dell'immobile  da
adibire all'attivita', comprensivo delle planimetrie; 
      c) nel  caso  di  interventi  aventi  rilevanza  urbanistica  o
edilizia, la documentazione richiesta ai sensi della legge  regionale
n. 19/2009. 
    4. In sede di prima applicazione delle disposizioni del  presente
regolamento, le  domande  sono  presentate  alla  Direzione  centrale
attivita' produttive - servizio  commercio,  esclusivamente  mediante
posta  elettronica  certificata  (PEC),  in  conformita'  alle  norme
vigenti in materia, secondo  lo  schema  approvato  con  decreto  del
direttore centrale competente  in  materia  di  attivita'  produttive
pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
 
                              Art. 12. 
 
                             Istruttoria 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di
tutti i presupposti di fatto e di diritto  previsti  per  la  singola
tipologia di intervento  nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti  di
ammissibilita' di cui all'art.  3  effettuando,  se  necessario,  gli
opportuni accertamenti, anche  mediante  sopralluoghi  o  richiedendo
documentazione integrativa. 
    2. Se la domanda e' irregolare o incompleta, il responsabile  del
procedimento comunica all'interessato le cause  dell'irregolarita'  o
dell'incompletezza assegnando  un  termine  non  superiore  a  trenta
giorni per provvedere. 
    3. Il  responsabile  del  procedimento  comunica  tempestivamente
all'interessato: 
      a) l'irricevibilita' della domanda presentata al di  fuori  dei
termini o con modalita' diverse da quelle previste dall'art. 11; 
      b) l'archiviazione d'ufficio del procedimento per scadenza  dei
termini per la regolarizzazione o completamento della domanda di  cui
al comma 2 e per rinuncia dell'interessato,  comunicata  prima  della
comunicazione del provvedimento di concessione. 
    4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la  completezza  e
la regolarita' delle domande registrate secondo l'ordine  cronologico
di presentazione. 
    5. Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda,  e'
comunicato all'interessato il diniego dell'incentivo nel caso in  cui
le dichiarazioni contenute nella domanda siano  viziate  o  l'istante
non possieda i requisiti richiesti per accedere al contributo. 
 
                              Art. 13. 
 
                     Concessione dell'incentivo 
 
    1. I contributi  sono  concessi  con  procedimento  valutativo  a
sportello in seguito all' istruttoria delle domande secondo  l'ordine
cronologico di presentazione, entro sessanta giorni  dal  ricevimento
della domanda di incentivo,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili. 
    2. La concessione e'  disposta  con  decreto  del  direttore  del
servizio competente in materia di commercio, e contiene l'indicazione
del termine e delle modalita'  per  la  rendicontazione,  i  casi  di
annullamento  o  revoca  del  provvedimento  di  concessione   e   il
nominativo del responsabile dell'istruttoria. 
    3. Non e' ammissibile la concessione di contributi  a  fronte  di
rapporti giuridici instaurati,  a  qualunque  titolo,  tra  societa',
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti
e  affini  sino  al  secondo  grado  qualora  i  rapporti   giuridici
instaurati  assumano  rilevanza  ai  fini   della   concessione   dei
contributi. 
 
                               Capo V 
 
                 Erogazione anticipata e variazioni 
 
                              Art. 14. 
 
                        Erogazione anticipata 
 
    1. Ai sensi dell'art. 39,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
7/2000, i contributi possono essere erogati in via  anticipata  nella
misura del 70 per cento dell'importo concesso,  previa  presentazione
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo  pari  alla
somma da erogare, maggiorata degli interessi. 
 
                              Art. 15. 
 
                     Variazioni dell'iniziativa 
 
    1.  I  beneficiari  dei  contributi  sono  tenuti  all'esecuzione
dell'iniziativa conformemente alle  voci  di  spesa  e  agli  importi
ammessi a contributo. 
    2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle  modalita'  di
esecuzione delle iniziative  relative  alle  singole  voci  di  spesa
ammesse, sono debitamente giustificate e  comunicate  tempestivamente
per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione. 
    3. Le variazioni all'iniziativa non  determinano  in  alcun  caso
l'aumento del contributo complessivamente concesso. 
    4. Fatte salve le variazioni approvate, il contributo e' revocato
qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione  degli
obiettivi  originari  o  dell'impianto  complessivo   dell'iniziativa
ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale  nei
contenuti  o  nelle  modalita'   di   esecuzione   tra   l'iniziativa
effettivamente realizzata  e  quella  oggetto  del  provvedimento  di
concessione. 
 
                              Art. 16. 
 
                     Variazioni del beneficiario 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000,  in
caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi  regionali
anche  a  seguito  di  conferimento,  scissione,  scorporo,  fusione,
trasferimento  d'azienda  o  di  ramo  d'azienda  in  gestione  o  in
proprieta' per atto tra vivi o per  causa  di  morte,  gli  incentivi
assegnati,  concessi  o  erogati  possono  essere,   rispettivamente,
concessi o confermati in capo al subentrante a  condizione  che  tale
soggetto: 
      a) presenti specifica domanda di subentro; 
      b) sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  per
l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; 
      c)   prosegua    l'attivita'    dell'impresa    originariamente
beneficiaria; 
      d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione  dei  lavoratori
gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; 
      e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 21 per  il
periodo  residuo  nonche'  gli  altri  obblighi  prescritti  in  capo
all'impresa originariamente beneficiaria. 
    2. Il subentrante entro tre mesi  dalla  registrazione  dell'atto
relativo al subentro, presenta domanda di subentro contenente: 
      a)  l'indicazione  degli  estremi   dell'atto   relativo   alla
fattispecie; 
      b) la richiesta della conferma di validita'  del  provvedimento
di  concessione  del  contributo  in  relazione   ai   requisiti   di
ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del
beneficiario originario; 
      c) la dichiarazione attestante il possesso  dei  requisiti,  la
continuazione  dell'esercizio   dell'impresa   senza   soluzione   di
continuita' e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla  conferma
del contributo; 
      d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale,
dell'occupazione   dei   lavoratori   gia'   impiegati   nell'impresa
originariamente beneficiaria. 
 
                               Capo VI 
 
      Rendicontazione della spesa e liquidazione dell'incentivo 
 
                              Art. 17. 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1. I soggetti beneficiari  presentano  la  rendicontazione  delle
spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine
stabilito con il  provvedimento  di  concessione  dell'incentivo.  Il
termine  massimo  per  la  conclusione  dell'iniziativa  e   per   la
presentazione della  relativa  rendicontazione  e'  di  dodici  mesi,
decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  della   comunicazione   del
provvedimento di concessione. 
    2. La rendicontazione, ad eccezione di quanto previsto dal  comma
8, e' presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema
on-line dedicato, a cui si accede dal sito  www.regione.fvg.it  nelle
sezioni relative al regolamento, secondo le modalita' riportate nelle
linee guida a  supporto  della  predisposizione  e  dell'invio  della
documentazione attraverso il sistema on-line. 
    3. Il termine di rendicontazione puo'  essere  prorogato  per  un
massimo di sei  mesi,  previa  richiesta  motivata  del  beneficiario
presentata prima della scadenza. 
    4.  Le  proroghe  sono  autorizzate  entro  trenta   giorni   dal
ricevimento della richiesta. 
    5. Se la richiesta di proroga e' presentata dopo la scadenza  del
termine per la rendicontazione  o  la  proroga  non  e'  autorizzata,
possono essere ammesse le spese  sostenute  fino  alla  scadenza  del
termine per la rendicontazione, a condizione che  l'iniziativa  abbia
mantenuto la sua finalita' originaria. 
    6.  Se  la  rendicontazione  e'  irregolare  o   incompleta,   il
responsabile  del  procedimento  comunica  all'interessato  le  cause
dell'irregolarita' o dell'incompletezza  e  assegna  un  termine  non
superiore a trenta giorni  per  provvedere  alla  regolarizzazione  o
all'integrazione. 
    7. Qualora il termine di cui al comma 6 decorre  inutilmente,  il
contributo   e'   rideterminato   o   revocato   sulla   base   della
documentazione agli atti. 
    8. In sede di prima applicazione delle disposizioni del  presente
regolamento la rendicontazione e' presentata mediante  PEC;  ai  fini
del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data  e  l'ora
di ricezione della PEC. 
 
                              Art. 18. 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
    1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese
rendicontate, ivi compresi gli  anticipi,  dal  giorno  successivo  a
quello di presentazione della  domanda  di  contributo  ed  entro  il
termine ultimo di rendicontazione della spesa. I  pagamenti  relativi
alle spese rendicontate effettuati prima  della  presentazione  della
domanda, ovvero dopo la scadenza del termine per la  rendicontazione,
determinano l'inammissibilita' delle spese medesime. 
    2. Per la rendicontazione i beneficiari  presentano  la  seguente
documentazione: 
      a)  la  relazione  illustrativa   dell'attivita'   svolta   con
l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa; 
      b) copia dei documenti di spesa; 
      c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
      d) dichiarazione del beneficiario attestante la  corrispondenza
agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera
b); 
      e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa  ai
parametri richiesti per la verifica del rispetto del massimale di cui
al regolamento (UE) n. 1407/2013. 
    3. Il beneficiario  prova  l'avvenuto  sostenimento  della  spesa
attraverso la seguente documentazione di pagamento: 
      a) copia di estratti conto  bancari  o  postali  dai  quali  si
evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori  di
beni  e  dei  prestatori  di  lavoro  o  servizi,  per  gli   importi
corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; 
      b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini  postali  dai
quali si evinca l'effettivo trasferimento  di  denaro  a  favore  dei
fornitori di beni e dei prestatori  di  lavoro  o  servizi,  per  gli
importi corrispondenti a  quelli  indicati  nei  documenti  di  spesa
rendicontati; 
      c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo  di
vaglia postale, dichiarazione liberatoria del  fornitore  di  beni  e
servizi oppure copia del documento di spesa  riportante  la  dicitura
«pagato» con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o
servizi apposti sull'originale del documento. 
    4. A ogni documento di spesa  corrispondono  distinti  versamenti
bancari o postali  dalla  cui  documentazione  risulta  espressamente
l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo  specifico  documento  di
spesa. 
    5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni
per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
 
                              Art. 19. 
 
                     Liquidazione del contributo 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della
documentazione   presentata   a    rendicontazione    dell'iniziativa
verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto  per
la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria puo'
effettuare controlli e sopralluoghi. 
    2. Il provvedimento di liquidazione  e'  adottato  entro  novanta
giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione. 
    3. Il contributo liquidabile non  e'  in  nessun  caso  superiore
all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e  ritenute
ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo. 
    4.  Qualora  la  spesa  effettivamente   sostenuta   e   ritenuta
ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore  al  60  per  cento
rispetto  all'importo  ammesso  a  contributo,  il  provvedimento  di
concessione del contributo e' revocato. 
    5.  Il  contributo  concesso  e'  rideterminato  in  esito   alle
variazioni intervenute ai sensi dell'art.  15  o  alla  minore  spesa
ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo. 
    6.  E'  disposta  la  liquidazione  in   via   anticipata   entro
quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza. 
    7. Qualora  le  somme  erogate  anticipatamente  siano  eccedenti
rispetto al contributo liquidabile, si procede al recupero secondo le
modalita' previste dagli articoli 49 e 50 della  legge  regionale  n.
7/2000. 
 
                              Capo VII 
 
         Obblighi, vincoli, annullamento, revoca e controlli 
 
                              Art. 20. 
 
                      Obblighi dei beneficiario 
 
    1. Il beneficiario dei contributi ha l'obbligo: 
      a) utilizzare la posta elettronica  certificata  (PEC)  per  la
trasmissione  all'Ufficio  competente  di  tutte   le   comunicazioni
relative al procedimento, inviando  le  corrispondenze  all'indirizzo
economia@certregione.fvg.it laddove non  richiesta  espressamente  la
trasmissione tramite sistema on-line dedicato; 
      b) di avviare l'iniziativa  in  data  successiva  a  quella  di
presentazione della domanda; 
      c) di mantenere i requisiti oggettivi e  soggettivi  che  hanno
dato  diritto  all'incentivo  fino  alla  scadenza  del  vincolo   di
destinazione; 
      d) di mantenere attiva la sede legale o l'unita' locale, presso
la quale sono effettuate le iniziative oggetto di  contributo,  dalla
data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre
anni successivi; 
      e) di consentire ispezioni e controlli. 
 
                              Art. 21. 
 
                       Vincoli di destinazione 
 
    1. Il beneficiario e'  tenuto  al  mantenimento  del  vincolo  di
destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del  contributo,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 16: 
      a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi  alla  data
di presentazione della rendicontazione; 
      b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data
di presentazione della rendicontazione. 
    2. Al  fine  della  verifica  del  rispetto  degli  obblighi,  il
beneficiario  presenta,  successivamente  alla  presentazione   della
rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
entro il 28 febbraio di ogni anno  attestante  il  rispetto  di  tali
obblighi fino alla scadenza degli stessi. 
    3. La violazione dei vincoli  comporta  la  rideterminazione  del
contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono
stati rispettati. 
 
                              Art. 22. 
 
                        Annullamento e revoca 
 
    1. Il provvedimento di concessione  dell'incentivo  e'  annullato
qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di  legittimita'
o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non  conforme  al
principio della buona fede. 
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a  seguito
della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: 
      a) la documentazione giustificativa delle spese o il  pagamento
delle medesime siano integralmente di  data  anteriore  a  quella  di
presentazione della domanda; 
      b) la rendicontazione  delle  spese  sia  presentata  oltre  il
termine  previsto  per  la  conclusione  dell'iniziativa  e  per   la
presentazione della relativa rendicontazione, fatte salve le proroghe
autorizzate; 
      c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile  in
fase  di  liquidazione  sia  inferiore  del  60  per  cento  rispetto
all'importo ammesso a contributo; 
      d)  sia  accertata  la  non  veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione sostitutiva di  certificazione  o  della  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'; 
      e) qualora in sede di rendicontazione si accerti  l'alterazione
degli obiettivi originari dell'iniziativa ammessa a contributo. 
    3. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione
del provvedimento, comunica tempestivamente ai  soggetti  interessati
l'avvio  del  procedimento  di   annullamento   o   di   revoca   del
provvedimento di concessione, assegnando un termine di  dieci  giorni
per presentare eventuali osservazioni. 
    4. Il provvedimento di revoca e' adottato entro  sessanta  giorni
dalla comunicazione di cui al comma 3. 
    5. I contributi erogati in forma anticipata, sono restituiti  dal
beneficiario secondo le modalita' previste dall'art. 49  della  legge
regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 23. 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  44  della  legge  regionale  n.  7/2000
l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni
e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi. 
 
                              Capo VII 
 
                         Disposizioni finali 
 
                              Art. 24. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                 ____ 
 
                                                           Allegato A 
 
                      (Riferito all'art. 3, comma 1, del regolamento) 
 
     ATECO 2007-Codici settori di attivita' ammesse a contributo 
 
 
       =======================================================
       |                 |Sartoria e confezione su misura di |
       |    14.13.20     | articoli di abbigliamento esterno |
       +=================+===================================+
       |43.21            |Installazione di impianti elettrici|
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Installazione di impianti          |
       |                 |idraulici, di riscaldamento e di   |
       |43.22            |condizionamento dell'aria          |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |43.3             |Completamento e finitura di edifici|
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Manutenzione e riparazione di      |
       |45.20            |autoveicoli                        |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Commercio al dettaglio di parti e  |
       |45.32.00         |accessori di autoveicoli           |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Manutenzione e riparazione di      |
       |45.40.3          |motocicli e ciclomotori            |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Commercio al dettaglio in esercizi |
       |47.1             |non specializzati                  |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Commercio al dettaglio di prodotti |
       |                 |alimentari, bevande e tabacco in   |
       |47.2             |esercizi specializzati             |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Commercio al dettaglio di          |
       |                 |apparecchiature informatiche e per |
       |                 |le telecomunicazioni (ICT) in      |
       |47.4             |esercizi specializzati             |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Commercio al dettaglio di altri    |
       |                 |prodotti per uso domestico in      |
       |47.5             |esercizi specializzati             |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Commercio al dettaglio di articoli |
       |                 |culturali e ricreativi in esercizi |
       |47.6             |specializzati                      |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Commercio al dettaglio di altri    |
       |47.7             |prodotti in esercizi specializzati |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Commercio effettuato per mezzo di  |
       |47.99.20         |distributori automatici            |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |49.32.10         |Trasporto con taxi                 |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |49.32.20         |Trasporto mediante noleggio        |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |55.1             |Alberghi e strutture simili        |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Alloggi per vacanze e altre        |
       |55.2             |strutture per brevi soggiorni      |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Ristoranti e attivita' di          |
       |56.1             |ristorazione mobile                |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Fornitura di pasti preparati       |
       |                 |(catering) e altri servizi di      |
       |56.2             |ristorazione                       |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Bar e altri esercizi simili senza  |
       |56.3             |cucina                             |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Compravendita di beni immobili     |
       |68.1             |effettuata su beni propri          |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Affitto e gestione di immobili in  |
       |68.2             |proprieta' o in leasing            |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Attivita' immobiliare per conto    |
       |68.3             |terzi                              |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Laboratori fotografici per lo      |
       |74.20.2          |sviluppo e la stampa               |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |77.21.01         |Noleggio di biciclette             |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Noleggio attrezzature sportive e   |
       |77.21.09         |ricreative                         |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Attivita' delle agenzie di viaggio |
       |79.1             |e dei tour operator                |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Altri servizi di prenotazione e    |
       |79.9             |attivita' connesse                 |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |93.13.00         |Gestione di palestre               |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Riparazione di computer e di beni  |
       |95               |per uso personale e per la casa    |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |96.01.20         |Altre lavanderie, tintorie         |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Servizi dei saloni di barbiere e   |
       |96.02.01         |parrucchiere                       |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |96.02.02         |Servizi degli istituti di bellezza |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |96.02.03         |Servizi di manicure e pedicure     |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |                 |Servizi dei centri per il benessere|
       |96.04.10         |fisico                             |
       +-----------------+-----------------------------------+
       |96.09.02         |Attivita' di tatuaggio e piercing  |
       +-----------------+-----------------------------------+
 
Visto, il Presidente: Fedriga