Regolamento recante requisiti, criteri e modalita' per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attivita' commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)). (Omissis). Capo I Disposizioni generali e ambito di applicazione Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), definisce i requisiti e le modalita' per la presentazione della domanda di contributo nonche' le modalita' di rendicontazione delle spese sostenute, per l'insediamento e l'avvio di nuove attivita' commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, nei centri storici e nelle aree urbane situate all'interno del perimetro del centro storico, cosi' come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di pianificazione di settore, o all'interno delle altre aree urbane individuate con deliberazione del consiglio comunale, di comuni aventi una popolazione residente non superiore a 3000 abitanti o di frazioni o borghi aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 3000 abitanti siti in comuni con popolazione residente non superiore a 15.000 abitanti. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'individuazione delle attivita' e delle zone alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle definizioni in materia di commercio di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2021. Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 1. I contributi sono concessi a soggetti singoli o associati che al momento della proposizione della domanda: a) per l'insediamento e l'avvio di nuove attivita' commerciali o di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono in possesso dei requisiti di cui al titolo I, capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo.») e della corrispondente classificazione ATECO 2007 di cui all'allegato A al presente regolamento di cui e' parte integrante e sostanziale, «ATECO 2007-Codici settori di attivita' ammesse a contributo»; b) per l'insediamento o avvio di nuove attivita' artigianali: sono iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) ai sensi della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) o sono in possesso della ricevuta rilasciata dal registro delle imprese in seguito alla presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) e della corrispondente classificazione ATECO 2007 di cui all'allegato A al presente regolamento di cui e' parte integrante e sostanziale, «ATECO 2007-Codici settori di attivita' ammesse a contributo»; c) non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 2. Sono escluse dal contributo le attivita' ubicate in comuni classificati turistici; ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 3/2021, i comuni possono circoscrivere con deliberazione consiliare i settori di attivita' su cui attivare gli interventi. Art. 4. Aiuti de minimis 1. I contributi di cui al presente regolamento, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013 e fino alla concorrenza dei massimali ivi previsti. 2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non puo' superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui al comma 2, la concessione del contributo e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Art. 5. Modifica degli allegati 1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore centrale competente in materia di attivita' produttive. Capo II Iniziative finanziabili e spese ammissibili Art. 6. Iniziative finanziabili e spese ammissibili 1. E' finanziato l'avvio contestuale e secondo un progetto unitario, di nuove attivita' commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, in proprieta' o nella disponibilita' del richiedente entro due mesi dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, risultante da contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 21. 2. Sono ammesse le spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, per: a) l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione o la straordinaria manutenzione di immobili; b) l'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie; c) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo o di incendio; d) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura e umidita' nei luoghi di lavoro; e) modifica o sostituzione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica; f) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per i servizi igienico assistenziali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro); g) interventi edilizi necessari a seguito degli interventi di cui alle lettere da a) a d); h) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); i) la progettazione degli interni strumentale all'esercizio dell'attivita'; j) l'acquisto di arredi, macchine ed attrezzature nuove di fabbrica strumentali all'esercizio dell'attivita'; k) i corrispettivi per canoni di locazione dei locali e per le spese sostenute per l'attivazione delle utenze; l) i costi relativi alle polizze fideiussorie bancarie, assicurative, stipulate a favore del locatore nell'interesse del conduttore a garanzia della regolare corresponsione dei canoni pattuiti per la locazione commerciale dell'immobile. 3. Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta. 4. Non sono ammesse le seguenti spese: a) acquisto di terreni e fabbricati; b) costruzione di fabbricati; c) opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di immobili non adibiti alle attivita' ammesse; d) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari; e) beni di consumo o soggetti a facile usura. Capo III Avvio, conclusione e proroghe, limiti di incentivazione e cumulo Art. 7. Avvio dell'iniziativa 1. Nella domanda e' indicata la data presunta di avvio dell'iniziativa, che non puo' essere precedente la data di presentazione della domanda e non puo' essere successiva a sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. Se i termini non sono rispettati, il contributo non e' concesso o e' revocato. 2. Le date di avvio e di conclusione dell'iniziativa devono riferirsi al progetto unitario, anche qualora vi partecipano piu' imprese in forma associata. 3. Per avvio dell'iniziativa si intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura; b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori; c) in tutti gli altri casi, la data della prima fattura o documento equivalente. Art. 8. Conclusione dell'iniziativa e richieste di proroga 1. L'iniziativa deve essere conclusa entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo. 2. Il termine di conclusione dell'iniziativa puo' essere prorogato per un massimo di sei mesi, previa richiesta motivata del beneficiario presentata prima della sua scadenza. 3. Le proroghe sono autorizzate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Se la richiesta di proroga e' presentata dopo la scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa o la proroga non e' autorizzata, possono essere ammesse le spese sostenute fino alla scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa a condizione che l'iniziativa abbia mantenuto la sua finalita' originaria. Art. 9. Limiti di incentivazione e intensita' dell'aiuto 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 3/2021, i limiti massimi di incentivo sono i seguenti: a) sino a 60.000 euro qualora le attivita' siano in numero di tre; b) sino a 100.000 euro qualora le attivita' siano in numero di quattro; c) sino a 150.000 qualora le nuove attivita' siano non inferiori al numero di cinque. 2. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, l'intensita' dell'aiuto degli incentivi e' pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Art. 10. Cumulo 1. E' consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalita' ed uniformita' non costituenti aiuti di Stato. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. Capo IV Presentazione della domanda istruttoria e concessione dell'incentivo Art. 11. Presentazione della domanda 1. La domanda, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, e' presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema on-line dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al regolamento, secondo le modalita' riportate nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on-line. 2. La domanda e' presentata entro il 30 settembre di ogni anno, ed e' corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale l'interessato dichiara: a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 per l'avvio e l'insediamento dell'attivita'; b) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; c) il luogo di insediamento o avvio dell'attivita'. 3. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) relazione descrittiva del progetto unitario di insediamento e avvio delle attivita', comprensivo della indicazione di ciascun soggetto partecipante in forma associata; b) preliminare di acquisto o di locazione dell'immobile da adibire all'attivita', comprensivo delle planimetrie; c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale n. 19/2009. 4. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le domande sono presentate alla Direzione centrale attivita' produttive - servizio commercio, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformita' alle norme vigenti in materia, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di attivita' produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 12. Istruttoria 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonche' la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3 effettuando, se necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Se la domanda e' irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. 3. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'interessato: a) l'irricevibilita' della domanda presentata al di fuori dei termini o con modalita' diverse da quelle previste dall'art. 11; b) l'archiviazione d'ufficio del procedimento per scadenza dei termini per la regolarizzazione o completamento della domanda di cui al comma 2 e per rinuncia dell'interessato, comunicata prima della comunicazione del provvedimento di concessione. 4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle domande registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, e' comunicato all'interessato il diniego dell'incentivo nel caso in cui le dichiarazioni contenute nella domanda siano viziate o l'istante non possieda i requisiti richiesti per accedere al contributo. Art. 13. Concessione dell'incentivo 1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello in seguito all' istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di incentivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 2. La concessione e' disposta con decreto del direttore del servizio competente in materia di commercio, e contiene l'indicazione del termine e delle modalita' per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria. 3. Non e' ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi. Capo V Erogazione anticipata e variazioni Art. 14. Erogazione anticipata 1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi. Art. 15. Variazioni dell'iniziativa 1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. 2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso. 4. Fatte salve le variazioni approvate, il contributo e' revocato qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione. Art. 16. Variazioni del beneficiario 1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; c) prosegua l'attivita' dell'impresa originariamente beneficiaria; d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 21 per il periodo residuo nonche' gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 2. Il subentrante entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo al subentro, presenta domanda di subentro contenente: a) l'indicazione degli estremi dell'atto relativo alla fattispecie; b) la richiesta della conferma di validita' del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuita' e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo; d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria. Capo VI Rendicontazione della spesa e liquidazione dell'incentivo Art. 17. Presentazione della rendicontazione 1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione e' di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. 2. La rendicontazione, ad eccezione di quanto previsto dal comma 8, e' presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema on-line dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al regolamento, secondo le modalita' riportate nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on-line. 3. Il termine di rendicontazione puo' essere prorogato per un massimo di sei mesi, previa richiesta motivata del beneficiario presentata prima della scadenza. 4. Le proroghe sono autorizzate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 5. Se la richiesta di proroga e' presentata dopo la scadenza del termine per la rendicontazione o la proroga non e' autorizzata, possono essere ammesse le spese sostenute fino alla scadenza del termine per la rendicontazione, a condizione che l'iniziativa abbia mantenuto la sua finalita' originaria. 6. Se la rendicontazione e' irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza e assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 7. Qualora il termine di cui al comma 6 decorre inutilmente, il contributo e' rideterminato o revocato sulla base della documentazione agli atti. 8. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento la rendicontazione e' presentata mediante PEC; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC. Art. 18. Modalita' di rendicontazione 1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero dopo la scadenza del termine per la rendicontazione, determinano l'inammissibilita' delle spese medesime. 2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione: a) la relazione illustrativa dell'attivita' svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa; b) copia dei documenti di spesa; c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b); e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ai parametri richiesti per la verifica del rispetto del massimale di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013. 3. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento: a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento. 4. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa. 5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Art. 19. Liquidazione del contributo 1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria puo' effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Il provvedimento di liquidazione e' adottato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione. 3. Il contributo liquidabile non e' in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo. 4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato. 5. Il contributo concesso e' rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 15 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo. 6. E' disposta la liquidazione in via anticipata entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza. 7. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, si procede al recupero secondo le modalita' previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. Capo VII Obblighi, vincoli, annullamento, revoca e controlli Art. 20. Obblighi dei beneficiario 1. Il beneficiario dei contributi ha l'obbligo: a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Ufficio competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on-line dedicato; b) di avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda; c) di mantenere i requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato diritto all'incentivo fino alla scadenza del vincolo di destinazione; d) di mantenere attiva la sede legale o l'unita' locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi; e) di consentire ispezioni e controlli. Art. 21. Vincoli di destinazione 1. Il beneficiario e' tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 16: a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione; b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. 2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. 3. La violazione dei vincoli comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati. Art. 22. Annullamento e revoca 1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda; b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatte salve le proroghe autorizzate; c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo; d) sia accertata la non veridicita' del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; e) qualora in sede di rendicontazione si accerti l'alterazione degli obiettivi originari dell'iniziativa ammessa a contributo. 3. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni. 4. Il provvedimento di revoca e' adottato entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. 5. I contributi erogati in forma anticipata, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalita' previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 23. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi. Capo VII Disposizioni finali Art. 24. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ____ Allegato A (Riferito all'art. 3, comma 1, del regolamento) ATECO 2007-Codici settori di attivita' ammesse a contributo ======================================================= | |Sartoria e confezione su misura di | | 14.13.20 | articoli di abbigliamento esterno | +=================+===================================+ |43.21 |Installazione di impianti elettrici| +-----------------+-----------------------------------+ | |Installazione di impianti | | |idraulici, di riscaldamento e di | |43.22 |condizionamento dell'aria | +-----------------+-----------------------------------+ |43.3 |Completamento e finitura di edifici| +-----------------+-----------------------------------+ | |Manutenzione e riparazione di | |45.20 |autoveicoli | +-----------------+-----------------------------------+ | |Commercio al dettaglio di parti e | |45.32.00 |accessori di autoveicoli | +-----------------+-----------------------------------+ | |Manutenzione e riparazione di | |45.40.3 |motocicli e ciclomotori | +-----------------+-----------------------------------+ | |Commercio al dettaglio in esercizi | |47.1 |non specializzati | +-----------------+-----------------------------------+ | |Commercio al dettaglio di prodotti | | |alimentari, bevande e tabacco in | |47.2 |esercizi specializzati | +-----------------+-----------------------------------+ | |Commercio al dettaglio di | | |apparecchiature informatiche e per | | |le telecomunicazioni (ICT) in | |47.4 |esercizi specializzati | +-----------------+-----------------------------------+ | |Commercio al dettaglio di altri | | |prodotti per uso domestico in | |47.5 |esercizi specializzati | +-----------------+-----------------------------------+ | |Commercio al dettaglio di articoli | | |culturali e ricreativi in esercizi | |47.6 |specializzati | +-----------------+-----------------------------------+ | |Commercio al dettaglio di altri | |47.7 |prodotti in esercizi specializzati | +-----------------+-----------------------------------+ | |Commercio effettuato per mezzo di | |47.99.20 |distributori automatici | +-----------------+-----------------------------------+ |49.32.10 |Trasporto con taxi | +-----------------+-----------------------------------+ |49.32.20 |Trasporto mediante noleggio | +-----------------+-----------------------------------+ |55.1 |Alberghi e strutture simili | +-----------------+-----------------------------------+ | |Alloggi per vacanze e altre | |55.2 |strutture per brevi soggiorni | +-----------------+-----------------------------------+ | |Ristoranti e attivita' di | |56.1 |ristorazione mobile | +-----------------+-----------------------------------+ | |Fornitura di pasti preparati | | |(catering) e altri servizi di | |56.2 |ristorazione | +-----------------+-----------------------------------+ | |Bar e altri esercizi simili senza | |56.3 |cucina | +-----------------+-----------------------------------+ | |Compravendita di beni immobili | |68.1 |effettuata su beni propri | +-----------------+-----------------------------------+ | |Affitto e gestione di immobili in | |68.2 |proprieta' o in leasing | +-----------------+-----------------------------------+ | |Attivita' immobiliare per conto | |68.3 |terzi | +-----------------+-----------------------------------+ | |Laboratori fotografici per lo | |74.20.2 |sviluppo e la stampa | +-----------------+-----------------------------------+ |77.21.01 |Noleggio di biciclette | +-----------------+-----------------------------------+ | |Noleggio attrezzature sportive e | |77.21.09 |ricreative | +-----------------+-----------------------------------+ | |Attivita' delle agenzie di viaggio | |79.1 |e dei tour operator | +-----------------+-----------------------------------+ | |Altri servizi di prenotazione e | |79.9 |attivita' connesse | +-----------------+-----------------------------------+ |93.13.00 |Gestione di palestre | +-----------------+-----------------------------------+ | |Riparazione di computer e di beni | |95 |per uso personale e per la casa | +-----------------+-----------------------------------+ |96.01.20 |Altre lavanderie, tintorie | +-----------------+-----------------------------------+ | |Servizi dei saloni di barbiere e | |96.02.01 |parrucchiere | +-----------------+-----------------------------------+ |96.02.02 |Servizi degli istituti di bellezza | +-----------------+-----------------------------------+ |96.02.03 |Servizi di manicure e pedicure | +-----------------+-----------------------------------+ | |Servizi dei centri per il benessere| |96.04.10 |fisico | +-----------------+-----------------------------------+ |96.09.02 |Attivita' di tatuaggio e piercing | +-----------------+-----------------------------------+ Visto, il Presidente: Fedriga