Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri  e
  le modalita' per la concessione e  l'erogazione  di  contributi  in
  conto  capitale  a  parziale  copertura  degli  interventi  di  cui
  all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio  2015,  n.  3
  (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali)  e  di  cui
  all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.  3,
  (Disposizioni per la modernizzazione, la  crescita  e  lo  sviluppo
  sostenibile verso una  nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia
  (SviluppoImpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione
  18 aprile 2017, n. 82. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  reca  modifiche  al  decreto   del
Presidente  della  Regione  18  aprile  2017,  n.  82,   (Regolamento
concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per   la   concessione   e
l'erogazione di contributi in conto  capitale  a  parziale  copertura
degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale  20
febbraio  2015,  n.  3  (Rilancimpresa  FVG-Riforma  delle  politiche
industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge  regionale  22
febbraio  2021,  n.  3,  (Disposizioni  per  la  modernizzazione,  la
crescita e lo sviluppo  sostenibile  verso  una  nuova  economia  del
Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)). 
 
                               Art. 2. 
 
           Sostituzione dell'art. 1 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n.  82/2017,
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Oggetto e finalita'). -  1.  Il  presente  regolamento
stabilisce, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge regionale
20 febbraio 2015,  n.  3  (RilancimpresaFVG-Riforma  delle  politiche
industriali),  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   e
l'erogazione di incentivi in conto capitale, prioritariamente rivolti
a imprese di media dimensione, a  parziale  copertura  di  interventi
aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o
programmi di riconversione produttiva di imprese gia'  insediate,  in
ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali. 
      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati: 
        a) negli agglomerati industriali di competenza  dei  consorzi
di sviluppo economico locale o ricadenti  nelle  aree  dei  distretti
industriali, nonche'  nel  territorio  del  Comune  di  Cividale  del
Friuli; 
        b)  nelle  aree  destinate  a  insediamenti   industriali   e
artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e
C di svantaggio socio-economico  dei  territori  montani  individuate
dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e  40  della  legge
regionale 20  dicembre  2002,  n.  33  (Istituzione  dei  Comprensori
montani del Friuli-Venezia Giulia),  rispetto  alle  quali  i  Comuni
hanno stipulato l'intesa prevista dall'art.  62,  comma  1-bis  della
legge regionale 3/2015; 
        c) nelle aree definite dall'art.  82  della  legge  regionale
legge  regionale  22  febbraio  2021,  n.  3,  (Disposizioni  per  la
modernizzazione, la crescita e  lo  sviluppo  sostenibile  verso  una
nuova  economia   del   Friuli-Venezia   Giulia   (SviluppoImpresa)),
comprendenti i complessi produttivi degradati; 
        d)  nelle  aree  destinate  a  insediamenti   industriali   e
artigianali localizzate  nei  Comuni  sul  cui  territorio  insistono
agglomerati industriali di competenza  dei  consorzi,  rispetto  alle
quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'art. 62,  comma
1-bis della legge regionale 3/2015. 
      3. In attuazione dell'art. 60, comma 1, della  legge  regionale
3/2021, il presente regolamento disciplina altresi' la concessione di
incentivi a imprese manifatturiere e del terziario  avanzato  esterne
alla regione per l'insediamento nelle aree di cui  al  comma  2,  per
l'attrazione di nuovi investimenti.». 
 
                               Art. 3. 
 
             Modifiche all'art. 4 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del comma 1, le  parole:  «  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: « comma 2»; 
      b) alla lettera e) del comma  1,  le  parole:  «comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 4»; 
      c) al comma 2  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3». 
 
                               Art. 4. 
 
              Modifica all'art. 7 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 1-bis dell'art. 7 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017,  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3». 
 
                               Art. 5. 
 
             Modifica all'art. 10 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017, dopo le parole: «lettera  b)»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e comma 1-bis». 
 
                               Art. 6. 
 
             Modifica all'art. 11 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017, dopo le parole: «lettera  a)»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e comma 1-bis». 
 
                               Art. 7. 
 
             Modifica all'art. 17 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Alla lettera c) del comma  8  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: «degli articoli 13  e
14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14». 
 
                               Art. 8. 
 
             Modifica all'art. 18 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 8 dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017, le parole: «ai sensi dell'art. 16-bis della legge
regionale 7/2000,» sono soppresse. 
 
                               Art. 9. 
 
             Modifiche all'art. 19 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 5 dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017,  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 4». 
 
                              Art. 10. 
 
             Modifica all'art. 20 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017,  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 4». 
 
                              Art. 11. 
 
             Modifiche all'art. 31 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. All'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma  1-bis,  le
parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma  3»;  b)  al
comma 4, le parole: «al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 1 e 1-bis». 
 
                              Art. 12. 
 
             Modifica all'art. 32 del DPReg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 3 dell'art.  32  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017,  le  parole.  «comma  7»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 8». 
 
                              Art. 13. 
 
          Sostituzione dell'Allegato 1 al DPReg. n. 82/2017 
 
    1. L'Allegato 1  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
82/2017 riferito  all'art.  2,  comma  1,  lettera  a)  del  medesimo
decreto, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto. 
 
                              Art. 14. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Allegato 1: sostituzione dell'Allegato 1 al DPReg. n. 82/2017 
(riferito all'art. 13) 
 
ALLEGATO 1: ELENCO AGGLOMERATI INDUSTRIALI 
    (Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera a)) 
    Come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti 
    e individuati nelle zone D1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga