(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 20 ottobre 2021) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'art. 7, come da ultimo modificato dall'art. 50 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa), concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine, il quale prevede: a) al comma 1 che l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale; b) al comma 2 che i criteri di assegnazione e le modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie ai Confidi sono stabiliti con regolamento; Visto l'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012, come da ultimo modificato dall'art. 51 della legge regionale n. 3/2021, il quale stabilisce che unitamente alla concessione delle garanzie di cui al soprarichiamato art. 7, puo' essere attribuita una contribuzione integrativa a favore dei soggetti destinatari, per l'ulteriore abbattimento degli oneri finanziari, se si tratta di operazioni di microcredito o di crediti di importo inferiore a euro 70.000 oppure se i soggetti destinatari sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative; Ritenuto di dare attuazione agli articoli 7 e 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012; Visto il testo del «Regolamento di attuazione per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'art. 7 e all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1374; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'art. 7 e all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA