(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 20 ottobre 2021) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme  in  materia
di  agevolazione  dell'accesso  al  credito   delle   imprese),   con
particolare  riferimento  all'art.  7,  come  da  ultimo   modificato
dall'art.  50  della  legge  regionale  22  febbraio   2021,   n.   3
(Disposizioni per la  modernizzazione,  la  crescita  e  lo  sviluppo
sostenibile verso una nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia  -
SviluppoImpresa), concernente interventi di garanzia a  favore  delle
imprese diretti  a  sostenere  il  finanziamento  di  investimenti  o
esigenze di credito a breve e medio termine, il quale prevede: 
    a) al comma 1 che l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  ad
assegnare ai Consorzi di  garanzia  collettiva  dei  fidi  (Confidi),
disciplinati dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia)  operanti  nel
territorio  regionale,  risorse   finanziarie   da   destinare   alla
concessione  di  garanzie  a  favore   delle   imprese   industriali,
artigiane,  commerciali,  turistiche  e  dei  servizi,  aventi   sede
operativa nel territorio regionale; 
    b) al comma 2 che i criteri di assegnazione  e  le  modalita'  di
utilizzo delle risorse finanziarie  ai  Confidi  sono  stabiliti  con
regolamento; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012,  come
da ultimo modificato dall'art. 51 della legge regionale n. 3/2021, il
quale stabilisce che unitamente alla concessione  delle  garanzie  di
cui  al  soprarichiamato  art.  7,   puo'   essere   attribuita   una
contribuzione integrativa a  favore  dei  soggetti  destinatari,  per
l'ulteriore abbattimento degli oneri  finanziari,  se  si  tratta  di
operazioni di microcredito o di crediti di importo inferiore  a  euro
70.000 oppure se  i  soggetti  destinatari  sono  imprese  giovanili,
giovani liberi professionisti o start-up innovative; 
  Ritenuto di dare attuazione agli articoli 7 e 7-bis, comma 2, della
legge regionale n. 2/2012; 
  Visto il testo del «Regolamento di attuazione per gli interventi di
garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il  finanziamento
di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di  cui
all'art. 7 e all'art.  7-bis,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
2/2012» e ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021,
n. 1374; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per  gli  interventi  di  garanzia  a
favore  delle  imprese  diretti  a  sostenere  il  finanziamento   di
investimenti o esigenze di credito a breve e  medio  termine  di  cui
all'art. 7 e all'art.  7-bis,  comma  2,  della  legge  regionale  27
febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al
credito delle imprese)», nel testo  allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA