Art. 13 
 
Clausola  valutativa  e  clausola  di   valutazione   degli   effetti
                             finanziari 
 
  1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio  sull'attuazione
della  presente  legge  e  ne  valuta  i  risultati  progressivamente
conseguiti in termini di formazione, benessere e partecipazione delle
persone anziane. A tal fine, entro un anno dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge e successivamente almeno  novanta  giorni
prima della scadenza del periodo di durata di ogni piano operativo di
cui all'art. 10, la giunta regionale  presenta  al  Comitato  per  il
monitoraggio dell'attuazione  delle  leggi  e  la  valutazione  degli
effetti delle  politiche  regionali  e  alla  commissione  consiliare
competente una relazione che informa: 
    a) sugli interventi realizzati per ciascun ambito,  i  contenuti,
le  modalita'  di  attuazione,  i  soggetti  beneficiari   e   quelli
coinvolti, gli eventuali accordi o collaborazioni posti in essere; 
    b)  sul  numero  delle   persone   anziane   destinatarie   degli
interventi, anche rispetto alla  popolazione  anziana  potenzialmente
coinvolgibile,  sulle  loro  caratteristiche  socio  demografiche   e
sull'appartenenza territoriale; 
    c) sulle risorse  finanziarie  stanziate,  su  quelle  spese  per
ciascuna tipologia  di  intervento  e  sulla  relativa  distribuzione
territoriale; 
    d)  sulle  eventuali  difficolta'  incontrate  nel  corso   della
realizzazione  degli  interventi  e  sui  riscontri   particolarmente
significativi ottenuti in termini di partecipazione e  coinvolgimento
delle persone anziane. 
  2. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto  2020,  n.
11 (legge di contabilita' regionale), la giunta regionale, sulla base
del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente  per
materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia
di bilancio,  presenta  alla  commissione  consiliare  competente  in
materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri: 
    a) gli obiettivi programmati e le  variabili  socioeconomiche  di
riferimento connesse con le  misure  a  sostegno  dell'invecchiamento
attivo; 
    b)  l'ammontare  delle  risorse  finanziarie  impiegate,  nonche'
quelle eventualmente disponibili, per la realizzazione  delle  misure
di sostegno economico previste; 
    c) la tipologia e il numero dei beneficiari in  riferimento  alle
misure di sostegno economico previste.