Art. 13 Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti in termini di formazione, benessere e partecipazione delle persone anziane. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di durata di ogni piano operativo di cui all'art. 10, la giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa: a) sugli interventi realizzati per ciascun ambito, i contenuti, le modalita' di attuazione, i soggetti beneficiari e quelli coinvolti, gli eventuali accordi o collaborazioni posti in essere; b) sul numero delle persone anziane destinatarie degli interventi, anche rispetto alla popolazione anziana potenzialmente coinvolgibile, sulle loro caratteristiche socio demografiche e sull'appartenenza territoriale; c) sulle risorse finanziarie stanziate, su quelle spese per ciascuna tipologia di intervento e sulla relativa distribuzione territoriale; d) sulle eventuali difficolta' incontrate nel corso della realizzazione degli interventi e sui riscontri particolarmente significativi ottenuti in termini di partecipazione e coinvolgimento delle persone anziane. 2. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilita' regionale), la giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri: a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento connesse con le misure a sostegno dell'invecchiamento attivo; b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate, nonche' quelle eventualmente disponibili, per la realizzazione delle misure di sostegno economico previste; c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle misure di sostegno economico previste.