Art. 14 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 4, 5,
6, 7 e 11, ivi comprese le eventuali spese per la formazione relativa
all'apprendimento delle  nuove  tecnologie  di  cui  all'art.  9,  si
provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «interventi per  gli
anziani» della missione 12  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo per la promozione  e
la valorizzazione dell'invecchiamento attivo», la cui  autorizzazione
di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno  2021,  euro  500.000,00,
per l'anno 2022 ed euro 600.000,00,  per  l'anno  2023  e'  derivante
dalla corrispondente riduzione delle risorse  iscritte  nel  bilancio
regionale 2021-2023 a valere sulle  medesime  annualita',  nel  fondo
speciale di cui al programma  03  «Altri  fondi»  della  missione  20
«Fondi  e  accantonamenti»,  titolo  1.   Per   l'anno   2021,   alla
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, concorrono
le risorse pari a euro  450.000,00,  relative  all'autorizzazione  di
spesa prevista dall'art.  4,  comma  39,  della  legge  regionale  n.
13/2018, relativo  al  fondo  per  la  partecipazione  delle  persone
anziane ad iniziative di utilita' sociale, iscritte nel programma  08
«Cooperazione ed associazionismo» della missione 12, titolo 1. 
  2. Agli oneri derivanti dagli interventi  di  cui  all'articolo  9,
concernenti  la  diffusione  delle  nuove  tecnologie,  si   provvede
mediante l'istituzione nel programma 03 della missione. 12, titolo  2
«Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata «Spese  per
la  diffusione  e  l'implementazione  di  strumenti  tecnologicamente
avanzati in favore dell'invecchiamento attivo», la cui autorizzazione
di spesa, pari a euro 100.000,00,  per  ciascuna  annualita'  2022  e
2023, e'  derivante  dalla  corrispondente  riduzione  delle  risorse
iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a  valere  sulle  medesime
annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 della  missione
20, titolo 2. 
  3. All'attuazione degli  interventi  di  cui  alla  presente  legge
possono concorrere: 
    a) le risorse di cui alla legge regionale n. 11/2016 e successive
modifiche, con particolare  riferimento  agli  interventi  in  favore
degli  anziani,  alla  legge  regionale  24  maggio   1990,   n.   58
(Concessione di contributi ad associazioni sociali  regionali),  alla
legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina  delle  cooperative
sociali), alla legge regionale 28  giugno  1993,  n.  29  (Disciplina
dell'attivita' di volontariato nella  Regione  Lazio)  e  alla  legge
regionale  1  settembre  1999,   n.   22   (Promozione   e   sviluppo
dell'associazionismo nella Regione  Lazio)  e  successive  modifiche,
iscritte nei programmi 03 e 08 della missione 12, titolo  1,  nonche'
le risorse di cui alla legge  regionale  20  settembre  1993,  n.  53
(Universita' della terza eta') e successive modifiche,  iscritte  nel
programma 03 della missione 04, titolo 1, nei limiti delle rispettive
autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge  annuale  di
stabilita' regionale; 
    b) le risorse concernenti i nuovi programmi  cofinanziati  con  i
fondi strutturali e  di  investimento  europei  (SIE)  per  gli  anni
2021-2027, relative al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa  piu'
sociale. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
 
    Roma, 17 novembre 2021 
 
                                            Il Presidente: Zingaretti