Art. 14 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 11, ivi comprese le eventuali spese per la formazione relativa all'apprendimento delle nuove tecnologie di cui all'art. 9, si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «interventi per gli anziani» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo per la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2021, euro 500.000,00, per l'anno 2022 ed euro 600.000,00, per l'anno 2023 e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. Per l'anno 2021, alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, concorrono le risorse pari a euro 450.000,00, relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 39, della legge regionale n. 13/2018, relativo al fondo per la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilita' sociale, iscritte nel programma 08 «Cooperazione ed associazionismo» della missione 12, titolo 1. 2. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 9, concernenti la diffusione delle nuove tecnologie, si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 della missione. 12, titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata «Spese per la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati in favore dell'invecchiamento attivo», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualita' 2022 e 2023, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2. 3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere: a) le risorse di cui alla legge regionale n. 11/2016 e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli anziani, alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali), alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attivita' di volontariato nella Regione Lazio) e alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, iscritte nei programmi 03 e 08 della missione 12, titolo 1, nonche' le risorse di cui alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 (Universita' della terza eta') e successive modifiche, iscritte nel programma 03 della missione 04, titolo 1, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilita' regionale; b) le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa piu' sociale. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 17 novembre 2021 Il Presidente: Zingaretti