Art. 3 
 
                   Programmazione degli interventi 
 
  1. La Regione persegue le finalita' della presente  legge  mediante
la programmazione, secondo un approccio di genere ai sensi  dell'art.
1, comma 5, di interventi  coordinati  e  integrati  a  favore  delle
persone  anziane,  con   particolare   riguardo   ai   soggetti   con
disabilita', negli ambiti  della  protezione  e  promozione  sociale,
della salute,  della  formazione  permanente,  della  cultura  e  del
turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato  in  ruoli  di
cittadinanza attiva responsabile e  solidale,  dello  sport  e  tempo
libero, della vita lavorativa,  per  il  mantenimento  del  benessere
delle stesse, attraverso il confronto propositivo e la partecipazione
con le forze sociali e con gli enti del  Terzo  settore.  La  Regione
promuove,  altresi',  politiche  per  l'invecchiamento  attivo  anche
favorendo la  costituzione  e  partecipazione  a  network  europei  e
circuiti nazionali e internazionali. 
  2. La programmazione regionale degli interventi di cui al  comma  1
si svolge in coerenza con i principi e con  gli  indirizzi  operativi
del vigente piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di
cui all'art. 46 della legge regionale n. 11/2016. 
  3. L'attuazione territoriale degli interventi avviene,  per  quanto
di competenza dei  servizi  sociali  locali,  all'interno  dei  piani
sociali di zona di cui all'art. 48 della legge regionale n. 11/2016. 
  4.  Ai  processi  di  formazione  dei  piani  sociali  di  zona  e'
assicurata la partecipazione degli enti del  Terzo  settore  e  delle
organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative,
secondo le modalita'  previste  dal  vigente  piano  regionale  degli
interventi e dei servizi sociali e dalle deliberazioni  della  Giunta
regionale in materia di partecipazione e coprogrammazione.