Art. 3 Programmazione degli interventi 1. La Regione persegue le finalita' della presente legge mediante la programmazione, secondo un approccio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 5, di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti con disabilita', negli ambiti della protezione e promozione sociale, della salute, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, della vita lavorativa, per il mantenimento del benessere delle stesse, attraverso il confronto propositivo e la partecipazione con le forze sociali e con gli enti del Terzo settore. La Regione promuove, altresi', politiche per l'invecchiamento attivo anche favorendo la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali. 2. La programmazione regionale degli interventi di cui al comma 1 si svolge in coerenza con i principi e con gli indirizzi operativi del vigente piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 11/2016. 3. L'attuazione territoriale degli interventi avviene, per quanto di competenza dei servizi sociali locali, all'interno dei piani sociali di zona di cui all'art. 48 della legge regionale n. 11/2016. 4. Ai processi di formazione dei piani sociali di zona e' assicurata la partecipazione degli enti del Terzo settore e delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative, secondo le modalita' previste dal vigente piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia di partecipazione e coprogrammazione.