Art. 4 Formazione permanente 1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e consultivi, alle attivita' ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole cosi' protagoniste del proprio futuro. 2. La Regione, in particolare: a) incentiva la mutua formazione inter e intra-generazionale, anche tra appartenenti a culture differenti, riconosce e promuove il valore della differenza di genere; b) sostiene le attivita' delle universita' della terza eta', comunque denominate; c) puo' sostenere, al fine di potenziare le competenze adattative delle persone adulte o anziane, percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunita' di comprensione della realta' sociale contemporanea; d) puo' sostenere la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane; e) valorizza le esperienze, le abilita' professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonche' il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali. 3. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove e sostiene protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le universita' e i musei, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per la realizzazione di progetti che prevedano la disponibilita', da parte delle persone anziane, del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti, le esperienze, la cultura e le competenze acquisite nell'arco della vita lavorativa. 4. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticita' connesse ai tempi attuali con l'attuazione di percorsi formativi per: a) promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione al tema dell'impegno civile, della solidarieta' intergenerazionale e della cittadinanza attiva; b) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie digital divide e la disparita' nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonche' delle capacita' necessarie a partecipare alla societa' dell'informazione; c) affrontare problematiche connesse alla difficolta' che le persone anziane possono riscontrare nella fruizione dei mezzi legati allo sviluppo di nuove tecnologie; d) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio; e) perseguire la sicurezza stradale e domestica; f) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di raggiri e truffe, anche informatiche, ai danni delle persone anziane nonche' alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico; g) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la promozione di occasioni e strumenti di approfondimento storico e culturale; h) sostenere le persone anziane nel recupero degli effetti negativi prodotti da emergenze sanitarie o catastrofi naturali, finanziando le iniziative utili a rafforzare lo spirito di resilienza, anche attraverso il supporto psicologico; i) poter promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione, di attivita' motorie e di consumo sostenibile, nonche' di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche; l) poter favorire lo sviluppo delle capacita' e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficolta', con interventi a carattere comunitario. 5. La Regione auspica la partecipazione attiva delle persone anziane alle decisioni che localmente possano interessare loro, utilizzando al meglio le esperienze maturate. A tal fine promuove la costituzione di un Tavolo per la terza eta' che sia propositivo di iniziative di formazione, di impegno civile, di solidarieta' intergenerazionale e di valorizzazione del territorio. Al Tavolo e' assicurata la partecipazione degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative e dei coordinamenti dei centri anziani. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la costituzione e il funzionamento del Tavolo di cui al comma 5